Furto di carta e PIN custodito con essa (ABF Collegio di Bologna n. 1207 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito i conseguenze di malfunzionamenti. La sola produzione documentale attestante l’autenticazione formale non soddisfa l’onere, occorrendo che l’intermediario indichi gli elementi di fatto dalle modalità esecutive dei quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utente. La corretta digitazione del PIN poco dopo il furto dello strumento induce a ritenere che il codice fosse custodito insieme alla carta, integrando grave imprudenza del cliente. Ove risultino verificati gli indici di anomalia di cui all’art. 8, lett. a), punto 2), DM 112/2007 e l’intermediario non abbia attivato il blocco automatico, il pregiudizio va ripartito in via equitativa tra colpa del cliente e responsabilità del prestatore.
Il Fatto
La ricorrente deduceva che, mentre si trovava con il coniuge in un negozio in Spagna, il marito subiva il furto della carta di debito a lei intestata, custodita in un marsupio insieme ad altri documenti; il PIN, secondo la tesi, non era nel marsupio. Dopo due tentativi di prelievo non andati a buon fine, i ladri realizzavano sei prelievi ATM per complessivi € 1.815. La ricorrente lamentava altresì di non aver ricevuto gli SMS alert per gli addebiti.
L’intermediario, dopo aver inizialmente indennizzato la cliente, riaddebitava le somme sul conto. Esperito senza esito il reclamo, la ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la restituzione integrale dell’importo e, in via subordinata, di quanto ritenuto dovuto in base a un’eventuale corresponsabilità. La resistente eccepiva l’inammissibilità per indeterminatezza della domanda e, nel merito, chiedeva il rigetto integrale della pretesa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respingeva l’eccezione preliminare, rilevando che petitum e causa petendi erano compiutamente identificabili e che la ricorrente aveva fornito una spiegazione sufficientemente completa delle circostanze. Nel merito, le operazioni ricadevano sotto il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2.
Il percorso argomentativo muoveva dalla regola di allocazione dell’onere probatorio: l’art. 10, primo comma, impone al prestatore di servizi di pagamento di dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione contestata. Solo una volta assolta tale prova diviene rilevante il secondo profilo, ossia la dimostrazione della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore. Il Collegio richiamava l’orientamento del Collegio di Coordinamento, dec. 22745/2019, secondo cui la documentazione sull’autenticazione formale non esaurisce l’onere, essendo necessario indicare gli elementi di fatto relativi alle modalità esecutive.
Applicando tali principi, il Collegio riteneva assolta la prova dell’autenticazione delle operazioni: il PIN era stato digitato correttamente, sia pure al terzo tentativo, circostanza spiegabile con la presenza nel marsupio di più carte, che rendeva incerta la corrispondenza tra codice e singolo strumento. Su fattispecie analoghe il Collegio aveva già ritenuto soddisfatta la prova (richiamate le decisioni n. 3975/2024, n. 776/2024 e n. 4455/2025).
Quanto alla colpa grave, i prelievi eseguiti poco dopo il furto con corretta digitazione del PIN dimostravano, secondo il Collegio, che il codice era custodito insieme alla carta: grave imprudenza, come già affermato su fattispecie identiche (dec. 9224/2023). Il Collegio rilevava incidentalmente che gli intermediari invitano costantemente i clienti a non custodire insieme carta e PIN.
Il Collegio ha però ravvisato un concorso di colpa dell’intermediario: per la terza operazione fraudolenta risultava verificato l’indice di anomalia dell’art. 8, lett. a), punto 2), del DM 112/2007, per l’esecuzione di sei prelievi nello stesso giorno e presumibilmente presso il medesimo sportello. L’intermediario avrebbe dovuto attivare il blocco automatico (richiamata la dec. 24366/2019). Inoltre, l’invio degli SMS push di alert era documentato per una sola operazione: la mancata notifica integra una non perfetta efficienza dei sistemi informatici, della quale l’intermediario risponde. Valutati il grado di colpa delle parti e l’ammontare delle operazioni, il Collegio ha dichiarato l’intermediario tenuto, in via equitativa, alla restituzione di € 1.210, oltre al contributo di € 200 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.