Estinzione anticipata revolving: OTP integra consenso e saldo conto assolve obblighi informativi (ABF Collegio di Milano n. 2278 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel credito revolving a tempo indeterminato l’estinzione anticipata del debito residuo può essere validamente autorizzata dal cliente mediante l’inserimento di una One Time Password ricevuta via SMS, che integra manifestazione consapevole e inequivoca del consenso all’operazione. Gli obblighi informativi dell’intermediario sono adempiuti con l’indicazione chiara della somma dovuta a titolo di saldo, comunicata nell’SMS autorizzativo e negli estratti conto periodici recanti il debito residuo aggiornato. Accertata la legittimità della condotta della banca, difettano i presupposti della responsabilità risarcitoria per danni non provati e della cancellazione di segnalazioni ai Sistemi di Informazione Creditizia non documentate.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzata per un importo di € 4.000,00 con rimborso in 60 rate. Dopo aver chiesto un conteggio estintivo, assumeva di aver ricevuto solo un SMS con un importo generico e di non aver autorizzato l’estinzione anticipata; contestava pertanto il tentativo di addebito integrale del debito residuo e la revoca della domiciliazione bancaria.
Chiedeva l’accertamento della illegittimità della condotta per violazione dei doveri di correttezza e trasparenza, la condanna a fornire un conteggio analitico, il ripristino dell’ammortamento originario, il risarcimento del danno e la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli. La banca eccepiva l’inammissibilità della domanda di ripristino e nel merito sosteneva la validità del consenso prestato tramite OTP.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda contrattuale e rileva come non risultino in atti evidenze sulle interlocuzioni preliminari tra il ricorrente e il servizio clienti. È invece provato che in data 04.06.2025 il cliente abbia ricevuto un SMS contenente una OTP finalizzata ad autorizzare l’estinzione anticipata per € 3.767,75, oltre a una comunicazione via e-mail che riepilogava le modalità di pagamento e avvertiva del carattere irreversibile dell’operazione.
Il testo dell’SMS indicava espressamente l’operazione di estinzione anticipata “espressamente richiesta” dal cliente, con l’importo e la rata mensile. L’inserimento del codice, secondo il Collegio, integra la manifestazione consapevole della volontà di estinguere il rapporto: si tratta di un’autenticazione a due fattori che garantisce sicurezza e imputabilità dell’operazione. Conferma la ricostruzione l’e-mail dell’11.06.2025, versata dallo stesso ricorrente, in cui si dà atto dell’addebito automatico annunciato per l’estinzione anticipata.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 125-sexies TUB, il Collegio ritiene che gli obblighi informativi siano stati adempiuti con la chiara indicazione della somma dovuta, comunicata tramite l’SMS e, ancor prima, tramite gli estratti conto periodici riportanti il debito residuo aggiornato. La natura revolving del rapporto, con durata indeterminata e importi variabili, non impone il conteggio estintivo previsto per il credito classico.
Dall’accertata legittimità della condotta deriva il difetto dei presupposti della responsabilità risarcitoria per danni affermati ma non provati. Quanto alle segnalazioni ai SIC, il ricorrente non ne produce alcuna evidenza né i riferimenti per individuarne entità e arco temporale. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato