Ordine di demolizione atto vincolato non inficiato da sanatoria (C.G.A.R.S. n. 637 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di concessione in sanatoria di un’opera edilizia non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione impartito in precedenza, poiché tale ordine costituisce atto vincolato che poggia sull’atto presupposto di accertamento dell’abuso. L’abuso edilizio integra un illecito permanente, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo. Il provvedimento di diniego di condono è espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi, sicché non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell’esercizio del potere discrezionale.
Il Fatto
L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione adottata da un Comune in relazione a opere asseritamente realizzate per una migliore organizzazione del lavoro agricolo nel 2001.
Il ricorrente deduce che la ripresa aerofotogrammetrica del 16 maggio 2008 già evidenziava i fabbricati oggetto dell’ordinanza, ricadenti nelle particelle interessate. Propone quattro motivi: omessa sospensione del processo per consentire l’esame del progetto in sanatoria; violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e mancata applicazione dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985; erronea applicazione della normativa statale in luogo di quella regionale; difetto di motivazione e disparità di trattamento, con richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla proporzionalità. Il Comune resiste richiamando le conclusioni della sentenza appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che la parte ha depositato in primo grado una richiesta di permesso protocollata nel 2021. Richiamando la giurisprudenza amministrativa — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5632 del 25 settembre 2020 — rileva che la richiesta di concessione in sanatoria non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione impartito in precedenza, trattandosi di atto vincolato fondato sull’atto presupposto che accerta l’abuso.
Il secondo motivo non è condivisibile: l’interessato non fornisce elementi utili alla riconducibilità della costruzione dei fabbricati ai fini della sanabilità dell’opera, limitandosi a invocare una ripresa del 2008.
Quanto al terzo motivo, il Collegio afferma che l’abuso edilizio riveste i caratteri dell’illecito permanente, sicché deve trovare applicazione la disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo, richiamando Cons. Stato n. 2418/2022.
Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato quanto all’accertamento delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio, al Programma di fabbricazione vigente e all’identificazione delle particelle. Il Collegio ricorda che i provvedimenti di diniego di condono costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi, con la conseguenza che non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere come la disparità di trattamento.
L’appello è dunque respinto e la sentenza confermata. Le spese del grado sono compensate per i giusti motivi ravvisati nelle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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