Compensazione legale mutuo e conto corrente nonostante contrarietà cliente e clausola abusiva (ABF Collegio di Napoli n. 1889 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora i titolari di un conto corrente bancario abbiano manifestato la loro contrarietà alla compensazione legale di un loro debito con il saldo attivo del conto, tale compensazione non può operare. La clausola contrattuale che consente alla banca di compensare il debito dei correntisti con il saldo attivo del conto è abusiva nei confronti dei consumatori e pertanto nulla, ai sensi degli artt. 33, primo comma, e 36 cod. cons. Restano ferme le azioni dell’intermediario nei confronti del debitore solidale per l’obbligazione di restituzione. La banca non può dunque procedere forzosamente alla compensazione e deve restituire le somme addebitate, con interessi legali dalla data dell’addebito.
Il Fatto
Il ricorrente è cointestatario, con l’ex coniuge, di un mutuo ipotecario destinato all’acquisto di un immobile di proprietà esclusiva della donna. Dopo la separazione chiede alla banca di sospendere l’addebito delle rate sul conto corrente a lui intestato e di esigere il pagamento nei confronti dell’altra mutuataria. L’intermediario dà seguito alla richiesta, ma nel marzo 2025, senza preavviso, addebita al ricorrente euro 14.712,36.
L’intermediario non contesta i fatti: le rate non sono rimborsate dal febbraio 2023; il 28.08.2024 invia ai mutuatari un’intimazione di pagamento di euro 10.803,14 per diciotto rate scadute; il 31.03.2025, persistendo l’inadempimento, compensa le rate scadute con il saldo del conto del ricorrente, informandolo per iscritto. Eccepisce la compensazione legale ex artt. 1243 e 1853 c.c. e l’autorizzazione contenuta nell’art. 5 del contratto di conto corrente. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il thema decidendum riguarda la legittimità della compensazione operata dalla banca tra il proprio credito da mutuo e il saldo attivo del conto corrente del cliente. L’intermediario invoca i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità dei reciproci crediti e la clausola contrattuale che gli riconosce il diritto di procedere in tal senso.
Il Collegio si uniforma alla più recente decisione in materia, la n. 2438 del 2021 del Collegio di Coordinamento. Pur riferita alla compensazione tra saldi di più rapporti di conto corrente, la soluzione è ritenuta senz’altro estensibile al caso di specie. Da essa discendono due principi: se i titolari del conto hanno manifestato contrarietà alla compensazione legale, questa non può operare; la clausola contrattuale che consente la compensazione del debito dei correntisti con il saldo attivo del conto è abusiva e nulla per i consumatori, ai sensi degli artt. 33, primo comma, e 36 cod. cons.
Su questa base il Collegio ritiene che la banca non potesse forzosamente operare la compensazione contestata. Restano ferme le azioni dell’intermediario nei confronti del ricorrente, quale debitore solidale con l’ex coniuge dell’obbligazione di restituzione derivante dal mutuo: il credito non è negato, ma non può essere soddisfatto mediante l’addebito unilaterale sul conto.
Conseguentemente è riconosciuto l’obbligo dell’intermediario di restituire al ricorrente la somma addebitata a titolo di compensazione, maggiorata degli interessi legali dalla data dell’addebito. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 versati dal ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1243 c.c. – Compensazione legale e giudiziale
- Art. 1853 c.c. – Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti