Accollo non liberatorio: segnalazioni in Centrale Rischi e oneri di prova (ABF Collegio di Bari n. 213 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accollo del mutuo la liberazione dell’originario debitore si verifica solo quando il creditore manifesti una volontà espressa e inequivoca in tal senso, non bastando la mera adesione alla convenzione. L’adesione all’accollo è una facoltà dell’intermediario e non un obbligo, sicché il debitore originario resta coobbligato in solido. Le contestazioni relative a vizi genetici di contratti stipulati prima del termine di competenza temporale dell’ABF sono inammissibili, anche se riguardano contratti a esecuzione continuata. In tema di Centrale dei Rischi, grava sul ricorrente l’onere di provare l’esistenza delle segnalazioni contestate e il danno da mancato accesso al credito, non configurabile in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, acquistava nel 2008 un appartamento stipulando un mutuo ipotecario di € 150.000,00 con l’intermediario. Pochi mesi dopo rivendeva l’immobile a una società, che si accollava il mutuo; l’intermediario inviava gli avvisi di pagamento direttamente all’acquirente. Anni dopo, il ricorrente apprendeva di essere segnalato in Centrale dei Rischi come garante della società per una posizione a sofferenza, circostanza che assumeva avergli precluso l’accesso a un nuovo finanziamento.

Chiedeva quindi la liberazione da ogni obbligazione, la cancellazione dalle banche dati e il risarcimento del danno, liquidato in € 100.000. L’intermediario eccepiva l’incompetenza temporale dell’Arbitro, la natura non liberatoria dell’accollo e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. L’atto di accollo risale al 27/12/2008, circostanza pacifica tra le parti. Secondo l’orientamento condiviso dai Collegi, richiamato nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 72/2014, i ricorsi che lamentano vizi genetici di contratti stipulati prima del termine di competenza sono inammissibili, compresi quelli relativi a contratti a esecuzione continuata o periodica.

Nel merito, il Collegio rileva che l’accollo era non liberatorio: l’intermediario aveva aderito senza liberare l’originario mutuatario, come emerge dall’evidenza interna del rapporto. Il ricorrente non offriva prova contraria di una liberazione accordata. Richiamando l’art. 1273 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n. 29416 del 2024; Cass. n. 1758 del 2012; Cass. n. 14780 del 2019), il Collegio ribadisce che la liberazione richiede una volontà espressa e inequivoca del creditore.

Quanto al preteso contegno omissivo dell’intermediario, il Collegio osserva che esso si colloca in un arco temporale integralmente anteriore al termine di competenza, fissato al 10/07/2019, e la doglianza è dunque inammissibile. Per completezza, si esclude che la condotta possa valere come remissione del debito: occorre una volontà abdicativa desumibile da circostanze concludenti e incompatibili con l’esercizio del credito (Cass. civ., Sez. II, n. 7201 del 2025).

Sulle segnalazioni, il ricorrente non allega elementi specifici né prova l’esistenza delle stesse. Il Collegio ricorda che l’onere probatorio grava sul ricorrente e che il preavviso non è requisito di legittimità della segnalazione, ma obbligo di trasparenza. La circolare n. 135/1991 della Banca d’Italia prevede che, nell’accollo senza liberazione, la segnalazione dei crediti per cassa avvenga al nome dell’accollante, mentre la posizione dell’accollato è segnalata tra le garanzie ricevute. Non risultando una segnalazione a sofferenza a carico del ricorrente, essa non è pregiudizievole.

Infine, la domanda risarcitoria è respinta: il danno da mancato accesso al credito non è configurabile in re ipsa e il ricorrente non prova né l’an né il quantum, essendo insufficiente il messaggio privo di data e di indicazioni sul mittente. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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