Firma digitale presunta riconducibile al titolare e onere della prova contraria (ABF Collegio di Bari n. 870 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam e ha l’efficacia della scrittura privata. Ai sensi dell’art. 20, comma 1-ter, d.lgs. n. 82/2005, l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria. Grava pertanto su chi nega di aver apposto la firma l’onere di dimostrare che altri, a sua insaputa e contro la sua volontà, abbiano abusivamente utilizzato il dispositivo. L’Arbitro non può accertare in via costitutiva la falsità della firma, ma solo valutare in via incidentale la diligenza dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente riceve dall’intermediario tre comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine relative ad altrettanti contratti di finanziamento per l’acquisto di telefoni cellulari e accessori. Dopo aver contestato ogni addebito e richiesto copia della documentazione contrattuale, apprende dell’esistenza di tre contratti stipulati a suo nome presso un punto vendita ubicato in provincia di Milano.
Il ricorrente disconosce la sottoscrizione, presenta denuncia all’autorità e chiede all’Arbitro di accertare l’inesistenza, nullità e non riconducibilità dei contratti, con conseguente insussistenza della pretesa debitoria e cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati creditizie. L’intermediario eccepisce la validità dei contratti, sottoscritti mediante firma elettronica qualificata conforme al Regolamento eIDAS, e produce i contratti e i certificati dell’ente certificatore.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi territoriali secondo cui l’Arbitro non può pronunciarsi sulla falsità della firma quando l’accertamento sia diretto a costituire l’insussistenza del rapporto contrattuale. Un simile accertamento è consentito solo in via incidentale, per valutare il grado di diligenza dell’intermediario nel giudizio sulla legittimità della sua condotta.
Passando al merito, il Collegio rileva che risultano depositati i contratti di prestito finalizzato, con identificazione del cliente tramite documento d’identità, e i moduli di richiesta di rilascio della certificazione della firma digitale, sottoscritti dal cliente e consegnati all’ente certificatore che ha curato l’inserimento della firma sui contratti.
Quanto al rilievo giuridico, l’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005 attribuisce al documento informatico firmato digitalmente l’efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. Il comma 1-ter stabilisce che l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria. Ne deriva che grava su chi nega la sottoscrizione l’onere di provare l’uso abusivo del dispositivo da parte di terzi.
Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a dedurre che i tre indirizzi mail indicati erano diversi dai propri e a sottolineare la distanza geografica tra residenza e luogo di sottoscrizione. Tali elementi non superano la presunzione di autenticità della firma. Per vincere la presunzione servirebbero approfondimenti istruttori preclusi all’Arbitro, che il ricorrente potrà perseguire in altra sede. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.