Estinzione anticipata cessione del quinto: costi up-front ridotti col costo ammortizzato (ABF Collegio di Roma n. 2881 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile dal consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di simile clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi. La penale di anticipata estinzione va ricalcolata sul capitale residuo al netto delle riduzioni riconosciute al consumatore.
Il Fatto
La parte ricorrente, dopo aver estinto anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto quando restavano da pagare 70 rate su 120, ha chiesto all’intermediario la riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, quantificata in Euro 437,50 secondo il metodo pro quota sulle spese di istruttoria di Euro 750,00. Ha domandato inoltre la restituzione della penale di estinzione di Euro 189,92 e il rimborso delle spese legali per Euro 200,00.
L’intermediario ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sostenendo che solo i costi recurring sarebbero riducibili, che le spese di istruttoria non avrebbero natura ricorrente e che la penale sarebbe legittima.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019, che ha esteso la riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore. Ricorda poi che l’art. 11-octies, co. 2, d.l. n. 73/2021 aveva dettato disposizioni transitorie favorevoli agli intermediari, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263/2023, e che il testo vigente, introdotto dall’art. 27, co. 1, d.l. n. 104/2023, richiama comunque il rispetto del diritto dell’Unione. Poiché il contratto è stato stipulato il 30 dicembre 2020, prima del 25 luglio 2021, si applica l’art. 125-sexies nel testo anteriore, interpretato secondo la sentenza Lexitor, con esclusione delle sole imposte.
Il Collegio respinge l’argomento fondato sulla sentenza Unicredit Bank del 9 febbraio 2023. Questa riguarda la direttiva sul credito immobiliare ai consumatori e ammette un trattamento differenziato dei costi up-front in ragione delle specificità di quel settore e del modulo PIES. Non costituisce quindi una smentita di Lexitor né può essere invocata per escludere la riduzione proporzionale dei costi up-front nel credito mobiliare.
Quanto al criterio, il Collegio richiama la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento. Le parti possono pattuire un criterio differenziato, purché comprensibile e proporzionale; altrimenti i costi up-front si riducono secondo equità, con il criterio del costo ammortizzato, e i costi recurring secondo il pro rata temporis. Nel caso concreto le spese di istruttoria sono qualificate come costi up-front, con riduzione pari al 36,57% in proporzione alla quota degli interessi residui: spetta quindi un rimborso di Euro 274,24.
Sulla penale, il Collegio applica la decisione n. 11679 del 2021: l’importo rimborsato in anticipo comprende il capitale residuo al netto delle riduzioni riconosciute. Detratti gli Euro 274,24, la base scende a Euro 18.717,56 e la penale all’1% a Euro 187,18, con un’eccedenza addebitata di Euro 2,74. Il totale dovuto è quindi di Euro 276,98, arrotondato a Euro 277,00, oltre interessi legali dalla richiesta. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con rigetto quanto alle spese legali, e l’intermediario è condannato al contributo di Euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di Euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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