Risoluzione del mutuo ex art. 1186 c.c. per pignoramento della garanzia e sindacato dell’Arbitro (ABF Collegio di Milano n. 2996 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’intermediario di procedere alla risoluzione anticipata del mutuo ai sensi dell’art. 1186 c.c., in presenza di un pignoramento che coinvolge l’immobile ipotecato, attiene alla sfera di discrezionalità dell’istituto di credito e non è sindacabile dall’Arbitro, cui è precluso ogni giudizio sulla convenienza, opportunità o strategia di recupero del credito. La risoluzione è legittima quando sussiste il pericolo di mancata restituzione delle somme erogate e la comunicazione risolutiva risulta correttamente indirizzata a tutti i coobbligati. Sono inammissibili davanti all’ABF le domande volte a ottenere una condanna a un facere infungibile, l’irrogazione di sanzioni e valutazioni sulla proficuità della scelta creditizia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario, in data 10.01.2020, un mutuo fondiario di € 84.000,00 destinato all’acquisto e alla ristrutturazione della prima casa, garantito da ipoteca di primo grado. Il finanziamento era sempre stato onorato regolarmente. In data 11.09.2025 l’intermediario riceveva dalla società cessionaria di un NPL un avviso ex art. 498 c.p.c. relativo a un pignoramento immobiliare sulla quota del 50% dell’immobile ipotecato.

Il 23.09.2025 la Commissione NPL dell’istituto deliberava la classificazione a sofferenza; con comunicazione del 30.09.2025 la banca intimava il pagamento del residuo mutuo di € 73.398,72 entro cinque giorni, dichiarando la risoluzione anticipata ex art. 1186 c.c. e la chiusura del conto corrente. Il ricorrente contestava con PEC, la banca confermava la propria posizione, e il cliente adiva l’Arbitro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le domande in via pregiudiziale. La richiesta di accertare che la risoluzione “non porterà alcun vantaggio alla banca” e impedisce ai mutuatari di avvalersi degli strumenti previsti dal D.lgs. n. 150/2022 è dichiarata inammissibile. Le valutazioni sulle modalità di tutela del credito, compresa la scelta di procedere alla risoluzione, rientrano nella discrezionalità dell’intermediario: l’Arbitro non può pronunciarsi su convenienza, opportunità o strategia di recupero, né sostituirsi alla banca nella gestione delle garanzie o nella partecipazione alle procedure esecutive.

Parimenti inammissibili sono le domande di ordinare il ripristino del rapporto di mutuo e di applicare una sanzione per abuso di posizione dominante. La prima mira a ottenere una condanna a un facere infungibile, estranea alle regole del procedimento; la seconda è preclusa perché l’Arbitro non dispone di poteri sanzionatori non attribuiti ex lege, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Collegio di Roma, decisione n. 1824 del 2023).

Nel merito, il ricorrente lamenta che la risoluzione sarebbe stata adottata senza la preventiva comunicazione a uno dei coobbligati. Il Collegio rileva che la banca, dopo aver inviato la diffida al precedente indirizzo della cointestataria con restituzione al mittente, ha inoltrato la comunicazione all’indirizzo di residenza indicato nel contratto, con ricezione in data 14.11.2025, seguita dalla segnalazione a sofferenza del 21.11.2025. Dall’esame della documentazione non emergono elementi di carenza di comunicazione alla cointestataria.

Da ciò consegue che la risoluzione anticipata ex art. 1186 c.c. esercitata dalla banca è legittima, costituendo espressione di autonomia negoziale non sindacabile, sussistendo il pericolo di mancata restituzione delle somme erogate. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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