Cessione del quinto estinta anticipatamente: rimborso costi up front e recurring (ABF Collegio di Napoli n. 3496 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo del credito, compresi i costi up front. In assenza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, i costi recurring si riducono secondo il criterio proporzionale lineare, mentre i costi up front seguono il metodo della curva degli interessi. La sentenza Lexitor resta applicabile ai contratti anteriori alla novella intertemporale, non essendo la sentenza C-555/21 riferibile al credito al consumo. La richiesta di sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale pendente davanti alla CGUE è estranea alle ipotesi tassative previste dalle disposizioni ABF.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato in data 22.06.2021 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente con decorrenza 31.08.2025. Esperita inutilmente la fase di reclamo, si era rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare, di commissioni e oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione, per un importo complessivo di euro 547,00.

L’intermediario aveva chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento, deducendo che il giudice di pace di Palermo aveva rimesso alla CGUE una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva n. 48/2008. Aveva poi eccepito il difetto di legittimazione passiva per i costi di intermediazione del credito e, nel merito, sostenuto di aver già restituito quanto dovuto secondo la distinzione tra oneri up front e recurring.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Le disposizioni ABF prevedono ipotesi tassative di sospensione, tra le quali non rientra il rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di Giustizia in altro giudizio; il riferimento è alle decisioni del Collegio di Torino n. 1821/2025 e del Collegio di Napoli n. 2194/2025.

Passando al merito, il Collegio ha ricostruito l’evoluzione dell’orientamento arbitrale: dalla iniziale limitazione della restituzione ai soli costi recurring, alla svolta impressa dalla sentenza Lexitor (CGUE, causa C-383/18 dell’11.09.2019), che ha esteso il diritto alla riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ha enunciato il principio secondo cui, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, i costi istantanei si riducono secondo il criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati.

Il Collegio ha poi esaminato la norma intertemporale dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e il principio espresso dal Collegio di Coordinamento n. 21676/2021, che distingue tra costi recurring e costi up front per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della novella. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, confermando di fatto i criteri fissati nel 2019.

Quanto alla sentenza C-555/21 del 09.02.2023, invocata dall’intermediario, il Collegio ha escluso che possa condurre a diverse conclusioni, trattandosi di materia di credito immobiliare, con spese non dipendenti dalla durata del contratto e non comparabili a quelle del credito al consumo. Ha inoltre respinto il richiamo all’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, che anzi richiama espressamente le norme in materia di credito ai consumatori. La soluzione è stata poi “stabilizzata” dal d.l. n. 104/2023, che ha riscritto la norma transitoria.

Applicando tali criteri al contratto stipulato prima del 25.07.2021, il Collegio ha qualificato le spese di istruttoria come costi up front, retrocedibili secondo la curva degli interessi, riconoscendo euro 137,89; ha parimenti riconosciuto euro 221,26 per i costi di intermediazione, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva alla luce delle decisioni n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento e n. 6733/2023 del Collegio di Torino. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso, condannando l’intermediario alla restituzione di euro 359,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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