Autenticazione SCA non provata: la banca rimborsa le operazioni fraudolente (ABF Collegio di Bologna n. 1609 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’utente di servizi di pagamento contesta di aver autorizzato un’operazione già eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010. La produzione dei log di sistema non soddisfa tale onere se non consente di individuare, in modo chiaro e completo, l’inserimento della password in ogni passaggio dell’autenticazione forte del cliente. Solo una volta fornita questa prova diviene rilevante l’accertamento della colpa grave dell’utente. In mancanza, l’operazione va considerata non autenticata e l’intermediario è tenuto alla restituzione delle somme.

Il Fatto

La parte ricorrente, titolare di una carta emessa dall’intermediario, riceveva in data 21.5.2025 la comunicazione di una transazione di € 800 mai autorizzata e, in data 3.6.2025, quella di un bonifico istantaneo di € 1.430, anch’esso non autorizzato. Esperito senza esito il reclamo, chiedeva all’Arbitro la restituzione di quanto fraudolentemente addebitato sul proprio conto, per un importo complessivo di € 2.230.

L’intermediario si costituiva eccependo che il ricorrente non aveva circostanziato le modalità della truffa e che le transazioni erano state regolarmente autenticate con doppio fattore SCA; secondo la resistente la frode si era perfezionata perché il cliente era rimasto vittima di phishing, verosimilmente cliccando su un link truffaldino. Con includeva quindi per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo applicabile, costituito dal d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2). La questione si articola in due profili distinti, il primo dei quali assume carattere assorbente: se l’intermediario abbia fornito la prova prescritta dall’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010.

La norma, osserva il Collegio, comporta un’inversione dell’onere della prova a carico del prestatore di servizi di pagamento, chiamato a dimostrare la correttezza formale di ogni operazione contestata per andare indenne da colpa. Si tratta di una tendenziale allocazione del rischio a carico della parte contrattualmente più forte. Solo quando questa prova sia puntualmente fornita diviene rilevante il secondo profilo, costituito dalla dimostrazione della negligenza e colpa grave del cliente.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento del Collegio di Coordinamento (dec. 22745/2019), secondo cui la produzione documentale volta a provare l’autenticazione e la regolarità formale dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio. È necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione, dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell’utente. Tale indirizzo rafforza la configurazione dell’obbligo dell’intermediario come dovere rafforzato di diligenza professionale.

Nel merito, il Collegio rileva che l’intermediario non ha fornito prova dell’inserimento della password né per la fase di enrollment dell’app di pagamento, ai fini della configurazione del codice identificativo, né per le operazioni dispositive. La legenda dei log prodotti risulta inoltre carente. Nonostante l’invito del Collegio a chiarire dove fosse desumibile l’inserimento della password, l’intermediario non ha specificato da dove, nei log, tale dato risultasse. Alla luce dell’esigenza che la SCA sia provata in ogni suo passaggio in maniera chiara e completa, il Collegio ritiene non raggiunta la prova dell’autenticazione delle transazioni.

Il dato rende superfluo l’esame degli eventuali profili di colpa grave del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto e l’intermediario è dichiarato tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.230,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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