Cessione del quinto: rimborso pro rata dei costi up front (ABF Collegio di Napoli n. 3497 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», ha confermato che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor era doverosa già prima dell’intervento legislativo del 2021. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una clausola pattizia improntata a proporzionalità, è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità. La legittimazione passiva appartiene all’intermediario che ha gestito la procedura estintiva e incassato l’importo, anche per gli oneri versati a terzi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2016 un finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel 2020 in corrispondenza della rata n. 49 su 120 previste. Chiedeva quindi il rimborso degli oneri accessori per complessivi euro 2.089,00, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione.
L’intermediario resisteva chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento in ragione di rinvii pregiudiziali pendenti davanti alla CGUE e, nel merito, il rigetto. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva per i costi di intermediazione e sosteneva l’inapplicabilità della disciplina consumeristica ai finanziamenti su cessione del quinto, regolati dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 quale lex specialis.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi sospensive di tal genere e non viene in rilievo alcuna litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio pregiudiziale ha riguardato altri giudizi.
Sulla legittimazione passiva il Collegio ha richiamato l’orientamento del Collegio di coordinamento (decisione n. 6816 del 27 marzo 2018): fonte del diritto al rimborso è l’indebito che sorge quando l’intermediario incassi un importo estintivo non decurtato degli oneri non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies del TUB. Soggetto tenuto alla restituzione è quindi l’accipiens del pagamento di estinzione, anche quando vengano in rilievo oneri versati a terzi.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 aveva previsto il rimborso proporzionale alla vita residua per i contratti successivi, mantenendo per quelli anteriori l’art. 125-sexies del TUB e le norme secondarie di trasparenza. La Corte costituzionale, sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittima quest’ultima parte, chiarendo che l’interpretazione conforme a Lexitor era già prima del 2021 non solo possibile ma doverosa.
Il Collegio ha quindi confermato il richiamo alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front; per i costi istantanei il criterio è determinato in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati. La conversione del D.L. n. 104/2023 non ha mutato tali conclusioni. Né la sentenza UniCredit Bank Austria del 9 febbraio 2023, relativa ai mutui immobiliari, né l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 — che rinvia alle norme bancarie, incluso l’art. 125-sexies — ostano alla soluzione.
Qualificate le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e le provvigioni all’intermediario come costi up front, il Collegio ha quantificato il rimborso in euro 1.319,39, arrotondati a euro 1.319,00, accogliendo parzialmente il ricorso e ponendo a carico dell’intermediario il contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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