Composizione Osservatorio regionale animali e discrezionalità della Giunta (TAR Liguria n. 641 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La composizione dell’Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali, stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 4, della l.r. Liguria n. 23/2000, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito, ove la legge non preveda un numero minimo di rappresentanti delle associazioni di protezione animale né distinzioni fondate sul carattere nazionale o regionale delle stesse. È immune da vizi di legittimità la previsione che impone alle associazioni animaliste di designare soggetti in possesso della qualifica di veterinario, riconducibili alla categoria degli “esperti” individuata dalla norma. Nessun legittimo affidamento può maturare in ordine alla conferma della precedente composizione di un organo la cui conformazione rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti, attive nel settore della protezione degli animali, impugnano la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1071 del 3 novembre 2023, con cui è stata approvata la nuova composizione dell’Osservatorio permanente previsto dall’art. 2 della l.r. n. 23/2000. Le esponenti lamentano che la nuova disciplina riduce da tre ad uno il numero dei rappresentanti delle associazioni animaliste e impone di designare un veterinario.

Le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2, comma 4, della l.r. n. 23/2000, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, nonché la lesione del legittimo affidamento e del principio di prorogatio. La Regione Liguria si costituisce e chiede il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 4, della l.r. n. 23/2000 demanda alla Giunta regionale la determinazione della composizione dell’Osservatorio, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle associazioni di protezione animale.

Su questa base il Tribunale respinge il primo motivo. La norma non prevede un numero minimo di rappresentanti delle associazioni animaliste né opera alcuna distinzione basata sul carattere nazionale o regionale delle stesse. La riduzione contestata è quindi legittima espressione della discrezionalità amministrativa, che non presenta profili di manifesta illogicità e non può essere censurata in sede giurisdizionale.

Quanto alla designazione di un veterinario, il Collegio osserva che i professionisti sono riconducibili alla categoria degli “esperti” richiamata dalla norma. La previsione è pertanto immune da vizi, né impedisce che il veterinario sia anche membro di un’associazione di protezione animale: cade così l’assunto dell’estraneità all’ambito associativo.

I residui motivi sono privi di consistenza. Gli elementi allegati non individuano evidenti profili di sviamento di potere, poiché il provvedimento assicura comunque una composizione conforme ai criteri di legge. Nessun legittimo affidamento può essere maturato, trattandosi di scelta rientrante nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Il ritardo nella nomina e la pretesa inattività dell’organo restano estranei al perimetro del sindacato giurisdizionale.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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