Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 643 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza anche con riguardo alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente contempla il rimedio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Spetta al giudice ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nominare, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia perdurante oltre il termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, una sentenza che ha dichiarato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per le supplenze svolte in un determinato periodo, quantificata in euro 2394,06.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 30 maggio 2024. Gli uffici competenti hanno attestato il passaggio in giudicato della pronuncia. Poiché l’amministrazione non ha adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Ha poi verificato l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dei presupposti dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, accertato con idonee certificazioni, e al decorso del termine dilatorio.
Nessun dubbio residua, per il Tribunale, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio in esame, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La disposizione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Ne è derivato l’ordine di esecuzione della sentenza, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi nei modi e nella misura indicati nella pronuncia ottemperanda, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.
In conformità alle richieste della ricorrente, il Tribunale ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato o di altro funzionario delegato, con compenso a carico del Ministero, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi dietro istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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