Notifica nulla se effettuata alla sede reale e non all’Avvocatura distrettuale dello Stato (TAR Lombardia n. 2463 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo effettuata nei confronti di un’Amministrazione dello Stato presso la sua sede reale, anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria adita, ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933. Tale nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non richiede la prova di una causa non imputabile al notificante, essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione a tale condizione. La rinnovazione della notifica deve pertanto essere disposta entro un termine perentorio fissato dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore nei suoi confronti, unitamente agli atti presupposti e connessi. Il ricorso è stato notificato direttamente presso gli uffici dell’Amministrazione dell’Interno, e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, come prescritto dalle norme sulla difesa in giudizio delle Amministrazioni statali. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la notificazione del ricorso è avvenuta in violazione dell’art. 11, comma 1, r.d. n. 1611/1933, il quale impone che tutti gli atti introduttivi dei giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative siano notificati all’Amministrazione dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’Autorità giudiziaria. Il successivo comma 3 della medesima disposizione sancisce espressamente la nullità delle notificazioni eseguite in violazione di tale modalità, nullità che il giudice è tenuto a pronunciare anche d’ufficio.

Il Collegio ha richiamato l’art. 41, comma 3, c.p.a., il quale conferma la perdurante vigenza della disciplina speciale di cui al r.d. n. 1611/1933. Secondo la giurisprudenza costantemente citata, la notifica presso la sede reale dell’Amministrazione statale intimata è da reputarsi nulla, risultando irrilevante che tale sede coincida con quella dell’ufficio legittimato a ricevere l’atto. La conclusione non muta per la notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata, atteso che l’art. 14, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016 fa espressamente salva la disciplina di cui al r.d. n. 1611/1933.

Il Tribunale ha poi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla condizione che la nullità non fosse imputabile al notificante. La Consulta ha ritenuto tale limitazione non proporzionata, non essendo posta a presidio di interessi già tutelati dal termine di decadenza.

Alla luce di tali principi, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Ha inoltre avvisato la ricorrente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata ottemperanza costituirà profilo di inammissibilità del ricorso, con conseguente definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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