Compensi commissari straordinari società collegate al gruppo Ilva e legittimo affidamento (Cons. Stato n. 6444 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale con cui viene liquidato un acconto provvisorio sui compensi dei commissari straordinari non costituisce fonte di legittimo affidamento in ordine ai criteri di quantificazione del compenso definitivo. La determinazione del compenso rientra in un potere ampiamente discrezionale, espressione dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 347 del 2003, che consente al Ministero di stabilire le condizioni dell’incarico, anche sul piano patrimoniale, in deroga alla vigente normativa in materia. Alla liquidazione non si applica quindi in modo integrale e automatico la disciplina del d.m. 3 novembre 2016, attuativo dell’art. 47 d.lgs. n. 270 del 1999, essendo il rinvio assistito da una clausola di compatibilità che impone al Ministero di valutare se e in che misura applicarla. Resta ferma la necessità di una congrua motivazione a supporto della scelta.

Il Fatto

Due commissari straordinari di una società in amministrazione straordinaria, appartenente al gruppo Ilva, chiedevano al Ministero delle imprese e del made in Italy la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta dal 1° giugno 2019 al 31 luglio 2023, quantificandoli complessivamente in 602.783,00 euro. Con decreto del 27 febbraio 2024 il Ministero liquidava la misura pari al 50% dell’importo spettante in base ai criteri del d.m. 3 novembre 2016, sul presupposto della specificità della procedura del Gruppo Ilva anche in tema di determinazione dei compensi.

I commissari impugnavano il decreto davanti al TAR Lazio. Assumevano che il d.m. 20 novembre 2020, con cui era stato liquidato un primo acconto, avesse consolidato le condizioni economiche dell’incarico e che la successiva decurtazione violasse il legittimo affidamento, la buona fede e il principio di irretroattività. Il TAR rigettava il ricorso; i soccombenti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’assetto normativo e respinge Integralmente le censure. Il punto di partenza è la peculiare natura del potere ministeriale: l’art. 2, comma 2, d.l. n. 347 del 2003 disegna, per le imprese sensibili, una disciplina di carattere eccezionale e derogatorio rispetto all’amministrazione straordinaria ordinaria, con clausola di compatibilità nel rinvio alle modalità dell’art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999. Il richiamo alla pronuncia della Sez. VI n. 10503 del 2023 conferma che la possibilità di calibrare le “altre condizioni dell’incarico”, anche patrimoniali e anche in deroga alla normativa vigente, impone il supporto di una congrua ed adeguata motivazione.

Su questa base la Corte esclude che il d.m. 20 novembre 2020 potesse radicare un affidamento. Quel decreto si limitava a liquidare in via provvisoria le somme per le attività svolte nel periodo considerato, poggiava su elementi non ancora consolidati e non impediva la successiva determinazione definitiva. La sua chiara natura interinale lo rende superato dal provvedimento impugnato, senza necessità di una preliminare rimozione.

Né la decurtazione può dirsi illegittima per il solo fatto che il d.m. impugnato non richiama espressamente il precedente decreto del 2022. Il Consiglio ritiene immune da vizi la motivazione della scelta, che non attiene alle attività dei commissari — rispetto alle quali non emergono rilievi, con esclusione di ogni difetto di istruttoria — ma all’assetto soggettivo dell’impresa, appartenente a un più ampio gruppo societario. In una visione unitaria, almeno economica, del gruppo, il commissario della capogruppo ha già ricevuto un compenso significativo: l’effetto moltiplicatore rende non incongrua la riduzione della metà del compenso per la società figlia.

Il percorso argomentativo supera anche le censure sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. e sull’omessa considerazione della disciplina speciale dettata per Ilva, ritenuta irrilevante sotto il profilo della quantificazione. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nessuna statuizione verso la società non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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