Silenzio sull’istanza di revisione dell’interdittiva antimafia e legittimazione dei soci (Cons. Stato n. 6443 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I principi dell’Adunanza plenaria n. 3/2022, che escludono la legittimazione dei singoli soci e degli ex amministratori all’impugnazione dell’interdittiva antimafia, si applicano a ogni azione connessa all’interdittiva stessa. La mancanza di una posizione di interesse legittimo in capo ai soci rispetto all’adozione del provvedimento interdittivo impedisce di configurare un obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle loro istanze relative alla sorte dell’interdittiva. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto del presupposto, dell’azione di accertamento del silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., qualunque sia il tipo di azione proposto, non potendo il rimedio processuale alterare le coordinate di qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti.
Il Fatto
Una società era destinataria di una interdittiva antimafia adottata nel dicembre 2020. Singoli soci della compagine presentavano istanza di revisione della misura ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo sopravvenienze. L’Amministrazione non dava alcun riscontro e i soci proponevano ricorso per l’accertamento del silenzio, affiancando in via cautelativa l’impugnazione dell’interdittiva.
Il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, richiamando l’Adunanza plenaria n. 3/2022. I soci impugnavano la decisione, sostenendo di aver subito un pregiudizio diretto e personale sulla propria sfera professionale e patrimoniale a causa della misura e del perdurante silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello rilevando che l’intero impianto difensivo ruota intorno a una costruzione giuridica già superata dall’Adunanza plenaria n. 3/2022. Quella decisione ha escluso la configurabilità di una posizione di interesse legittimo in capo ai soci della società colpita da interdittiva, valorizzando la necessità di un rapporto diretto e immediato tra esercizio del potere e interessato.
Gli appellanti tentano di distinguere l’azione di accertamento del silenzio dall’impugnazione dell’interdittiva, ma il tentativo non regge. Se manca una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata in capo ai soci rispetto all’adozione del provvedimento, non è configurabile neppure un obbligo di provvedere su richieste che concernono la sorte dell’interdittiva stessa. Viene così a mancare il presupposto dell’azione di accertamento, come ribadito da C.d.S., sez. V, n. 1321 del 2025.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone che l’Amministrazione abbia omesso di provvedere su un’istanza presentata per la tutela di un interesse proprio e differenziato rispetto a quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico. I principi sull’interdittiva valgono, mutatis mutandis, per ogni ulteriore azione connessa, venendo in rilievo una situazione di interesse sovrapponibile.
Il tipo di azione proposto non può determinare un’alterazione delle coordinate in tema di qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti. L’appello è pertanto respinto. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti.
Nota della Redazione
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