Ottemperanza e interessi moratori: vietata l’integrazione del giudicato civile (Cons. Stato n. 7470 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è investito della sola esecuzione del titolo azionato e non può interpretare né integrare il giudicato formatosi davanti ad altro plesso giurisdizionale. Se il giudice civile ha liquidato il solo pagamento degli interessi legali senza specificazione, si applica il saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, cod. civ. e non quello della legislazione speciale sui ritardi di pagamento. La misura degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 presuppone un accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie speciale, non compiuto dal titolo, e non può essere recuperata in sede esecutiva: è esperibile solo il rimedio dell’impugnazione dinanzi al giudice della cognizione. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’ottemperanza che si risolva in una pretesa integrazione del dictum civile.
Il Fatto
La società appellante aveva ottenuto dal Tribunale una condanna del Comune alla rifusione delle maggiori spese sostenute per la ritardata conclusione di lavori pubblici, oltre agli interessi legali sul ritardato pagamento dei saldi. Il dispositivo distingueva espressamente le somme dovute a titolo di interessi legali da quelle riconosciute a titolo di interessi moratori.
La società proponeva allora ricorso al TAR per ottenere ulteriori somme, pari a oltre 818 mila euro, a titolo di interessi moratori che, a suo avviso, sarebbero comunque dovuti per legge ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, a prescindere dalle statuizioni del giudice civile. Il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, qualificando la pretesa come integrazione e interpretazione del giudicato civile anziché come sua esecuzione. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del giudice di primo grado. Il punto di partenza è la distinzione operata dal Tribunale tra le somme liquidate a titolo di interessi legali e quelle riconosciute a titolo di interessi moratori. Su questa base il Consiglio di Stato richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12449 del 7 maggio 2024: ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, la misura degli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda corrisponde al saggio dell’art. 1284, primo comma, cod. civ., salvo che il titolo esecutivo contenga lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio della legislazione speciale.
Da ciò deriva la qualificazione della domanda proposta dalla società: non una richiesta di stretta esecuzione del pagamento disposto dal giudice ordinario, bensì una sua integrazione, per oltre 818 mila euro di interessi moratori non contemplati nel dispositivo. Si contesta, in sostanza, che gli interessi siano stati calcolati al saggio legale anziché ai tassi previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
La Corte richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di ottemperanza di un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, i poteri cognitori del giudice amministrativo sono limitati alla mera esecuzione del titolo, senza possibilità di interpretare o integrare il giudicato (Cons. Stato, sez. IV, n. 3196 del 2020). Il criterio applicabile è quello di stretta continenza, già affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 1620 del 2023: resta preclusa ogni nuova valutazione su questioni non dedotte o non trattate nel giudizio definito dalla sentenza da ottemperare, la cui cognizione, in caso di perdurante contrasto, spetta al giudice ordinario.
Il Collegio valorizza altresì l’argomento desunto dalla stessa difesa dell’appellante, che nell’atto di gravame aveva riconosciuto in capo al giudice della cognizione, e non a quello dell’esecuzione, il potere-dovere di applicare la legge speciale regolatrice della misura degli interessi. Ne segue che l’eventuale mancato riconoscimento degli interessi moratori avrebbe dovuto essere contestato mediante impugnazione della statuizione del Tribunale davanti allo stesso giudice ordinario, secondo il principio espresso da Cass. n. 22457 del 2017.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, la questione è assorbita dal difetto di giurisdizione: spetterà al giudice ritenuto competente pronunciarsi, se del caso, su tale profilo. L’appello è pertanto rigettato, con conferma del difetto di giurisdizione affermato dal TAR Basilicata e condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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