Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4596 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e, in mancanza di prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Il Collegio nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e gli affida la liquidazione della penalità di mora. L’astreinte è commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e con tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 1.430,89, oltre accessori, a titolo di retribuzioni professionali maturate durante il servizio prestato sulla base di reiterati contratti a tempo determinato.

La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dall’Ufficio competente. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione, che non aveva corrisposto quanto dovuto. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento, nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penale per l’eventuale ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il perimetro dell’azione di ottemperanza delineato dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario per quanto riguarda il caso deciso.

Il primo passaggio logico è di ordine processuale. Risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato. Non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento.

Da qui la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione, con pagamento delle somme spettanti in virtù del titolo, detratto quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e richiama i criteri fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e dall’Adunanza Plenaria n. 7/2019. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la misura perderebbe funzione compulsoria. Alla liquidazione provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 300,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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