Accesso agli atti militari e sopravvenuta carenza di interesse strumentale (TAR Emilia-Romagna n. 645 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi è inammissibile per difetto di interesse quando, alla data della sua proposizione, l’interesse strumentale all’ostensione risulta già pienamente soddisfatto per essere stato conseguito il bene della vita finale cui l’accesso era correlato. La circostanza che il bene della vita sia poi rimasto insoddisfatto nelle more del rilascio attiene a profili a valle dell’atto di assegnazione e non ripristina l’interesse strumentale. È inoltre inammissibile la domanda con cui l’istante, solo in sede giudiziale, pretenda di integrare i documenti ostesi con informazioni ulteriori: l’accesso documentale deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell’amministrazione e non può riguardare dati che richiedono un’attività di indagine ed elaborazione. Il provvedimento della Commissione per l’accesso non impugnato nei termini rende definitiva la statuizione di rigetto ivi contenuta, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva presentato più domande di assegnazione di alloggio AST ai sensi dell’art. 349 all. E-2 del d.P.R. n. 90/2010. Con istanza del 27 settembre 2024 ha chiesto al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna l’ostensione di una serie di elenchi relativi agli alloggi AST nella circoscrizione Bologna-Ferrara: alloggi ubicati, concessionari, alloggi idonei e non idonei, assegnati e riassegnati, per un arco temporale che andava dal 2014 al 2024.

Il Comando ha respinto l’istanza per difetto dell’onere motivazionale sull’interesse diretto, concreto e attuale. Il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione per l’accesso, che lo ha accolto solo parzialmente, dichiarandolo inammissibile per il periodo antecedente al 2023. Il Comando ha quindi osteso la documentazione relativa al 2023 e, in parte, al 2024. Il ricorrente ha impugnato i successivi dinieghi del 3 e 5 marzo 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in via preliminare più profili di inammissibilità. Quanto agli elenchi degli alloggi ubicati e dei concessionari per gli anni dal 2014 al 2022, la Commissione per l’accesso aveva respinto il ricorso per difetto di interesse. Quel provvedimento non è stato specificamente e tempestivamente impugnato, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, in parte qua, è inammissibile.

Parimenti inammissibile è la domanda relativa alla documentazione del 2023 e 2024, già ostesa il 3 e 5 marzo 2025. Il ricorrente avrebbe dovuto precisare tempestivamente quale documentazione fosse stata omessa, oppure contestare specificamente l’affermazione dell’amministrazione circa l’assenza di alloggi idonei nel 2024. Solo con le note di udienza del 9 maggio 2025 ha indicato le asserite omissioni, relative a vie di ubicazione, date di assegnazione e di dichiarazione di idoneità.

Il Tribunale ha qualificato tali richieste come istanze di integrazione vertenti su informazioni e non su documenti. Ha richiamato il principio secondo cui l’istanza di accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell’amministrazione e non può riguardare dati che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine ed elaborazione (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1751). La richiesta tardiva di formazione di un documento nuovo non può trovare accoglimento in questa sede.

Il Collegio ha poi rilevato un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità. Il ricorrente era stato informato il 12 febbraio 2025 dell’assegnazione dell’alloggio per il primo quadrimestre 2025 e il 28 febbraio 2025 ne aveva accettato formalmente la disponibilità. L’interesse strumentale all’accesso risultava quindi già soddisfatto al momento della proposizione del ricorso. Il mancato rilascio materiale dell’alloggio attiene a problematiche a valle dell’atto di assegnazione e non incide sull’interesse all’ostensione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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