Inottemperanza al titolo sul bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 422 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e dalla sua scadenza sorge l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento. Decorso inutilmente tale termine, il creditore può agire per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti, neppure parziali, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. Conseguentemente assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, chiamato a operare in via sostitutiva a carico e spese dell’ente inadempiente. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Le ricorrenti, insegnanti, avevano ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza di condanna con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato a erogare loro il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per importi complessivi differenziati in base alle annualità riconosciute a ciascuna.
Il titolo, passato in giudicato, era stato notificato a mezzo PEC all’amministrazione, che lo riceveva in data 10.01.2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun pagamento, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza dedurre nulla sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza del presupposto processuale dell’azione: il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La scadenza di quel termine segna il momento dal quale l’inerzia dell’amministrazione diviene rilevante ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, dunque, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è accolto e viene dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente è assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, con distrazione in favore dei difensori delle ricorrenti dichiaratisi antistatari, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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