Incentivi TEE, il GSE non può annullare l’accoglimento per documenti non previsti al momento della presentazione (Cons. Stato n. 7199 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici non può disporre l’annullamento d’ufficio dell’accoglimento di una richiesta di verifica e certificazione fondandolo esclusivamente sull’assenza di documenti non previsti dal quadro regolatorio vigente al momento della presentazione e dell’approvazione della richiesta. Quando l’amministrazione ha già valutato nel merito i presupposti dell’incentivo e li ha ritenuti sussistenti, il successivo riesame in senso contrario ricade nell’autotutela e non nel potere di decadenza, con conseguente applicazione del termine allora previsto di diciotto mesi. È illegittima, per violazione dell’affidamento e dei principi di collaborazione e buona fede, la richiesta ex post di documentazione originariamente non esigibile, che produca nella sfera del destinatario un effetto a sorpresa.

Il Fatto

La società appellante, Energy Service Company, presentava nel 2013 due richieste di verifica e certificazione per interventi di efficientamento energetico mediante gruppi di continuità statici, secondo la scheda tecnica 36E allegata al d.m. 28 dicembre 2012. Il GSE accoglieva entrambe le istanze con provvedimenti del 2014, riconoscendo i titoli di efficienza energetica.

Nel giugno 2018 il Gestore avviava il procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo una serie di integrazioni documentali mai richieste in precedenza: autodichiarazioni dei clienti partecipanti, visure catastali storiche, documentazione sul rendimento degli apparecchi e copia dello statuto. La società otteneva un differimento dei termini, senza risposta utile, e il 5 luglio 2018 interveniva l’annullamento. Il riesame, sollecitato dalla società con una relazione del 19 luglio 2018, si chiudeva con la conferma dell’11 dicembre 2018. Il TAR Lazio dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo e il secondo motivo di appello, esaminati congiuntamente per connessione, e ritiene assorbiti gli altri. Il punto di partenza è la qualificazione del potere esercitato: il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla natura di autotutela dell’intervento del Gestore e all’assenza dei relativi presupposti.

La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato, da ultimo espresso da Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2026, n. 5067. Quando al privato è stato attribuito un bene della vita all’esito di un procedimento istruttorio sostanziale, svolto in contraddittorio, il riesame successivo non appartiene all’area della decadenza, ma a quella dell’autotutela, con i limiti che il legislatore ha posto a tutela dell’affidamento. Il GSE conserva il potere di approfondimento e di richiesta documentale, ma non può fondare il diniego o la revoca su un obbligo documentale inesistente al momento della domanda.

Nel caso concreto le autodichiarazioni e i documenti pretesi nel 2018 non trovavano base nelle Linee guida EEN 9/11, nel d.m. del 2012 né nella scheda 36E, che esigeva soltanto l’indicazione del cliente partecipante e dei dati degli apparecchi installati, tutti già trasmessi. Gli obblighi ulteriori derivavano dai chiarimenti operativi del 2017, successivi all’approvazione delle richieste. Le integrazioni costituivano quindi un aggravio non previsto da disposizioni normative e attività inesigibile, oltre che oggettivamente impossibile ex post.

A ciò si aggiunge il profilo temporale: il provvedimento di secondo grado è stato adottato quando era trascorso il termine per l’annullamento d’ufficio, pari a diciotto mesi all’epoca dei fatti, introdotto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124. Neppure un termine ragionevole potrebbe ritenersi rispettato, considerata la difficoltà di assolvere l’onere per la distanza temporale dalle originarie richieste e la mole della documentazione. Non risulta inoltre allegata né provata alcuna falsa rappresentazione del privato che consentirebbe di superare il limite.

Il Collegio soggiunge che il vizio sussisterebbe anche qualora la documentazione fosse stata prevista: la sua assenza non aveva ostacolato l’approvazione iniziale, non aveva dato luogo a soccorso istruttorio ed è stata contestata solo in sede di controllo. L’illegittimo esercizio del potere si misura sul piano della tipicità e prevedibilità dell’azione amministrativa. Quanto al quarto motivo, proposto in via precauzionale, il provvedimento dell’11 dicembre 2018 è atto di conferma propria, fondato su nuova istruttoria e nuova motivazione, che sostituisce integralmente il precedente: non vi è reviviscenza dell’annullamento del 5 luglio 2018 e il ricorso introduttivo resta improcedibile. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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