Ritiro della diffida ambientale e conversione in accertamento dell’illegittimità (Cons. Stato n. 6484 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro della diffida da parte dell’autorità ambientale, ove qualificato come annullamento d’ufficio, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento diffida e rende improcedibile il ricorso avverso lo stesso. La domanda di annullamento dell’atto di ritiro, a contenuto sostanzialmente favorevole perché elimina le precedenti diffide, va convertita ex art. 32, co. 2, cod. proc. amm. in domanda di mero accertamento dell’illegittimità, nella parte in cui l’atto di ritiro conferma la legittimità delle diffide. Sussiste l’interesse all’accertamento non solo ai fini risarcitori ma anche conformativi della futura attività ispettiva dell’amministrazione. L’atto di ritiro non è meramente ricognitivo dell’ottemperanza, ma esercizio di un potere di secondo grado finalizzato a rimuovere l’atto in precedenza adottato.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un’autorizzazione integrata ambientale relativa a un allevamento avicolo. La prescrizione n. 52 dell’AIA impone di mantenere strutture, impianti e aree cortilizie in buone condizioni operative e di pulizia, al fine di garantire l’accesso alle zone periodicamente ispezionate. A seguito di un accesso ispettivo, l’ARPAE ha rilevato il cattivo stato delle piazzole destinate al carico-scarico, ha elevato un verbale di contestazione ex art. 29-quattuordecies d.lgs. 152/2006 e ha emesso una diffida ex art. 29-decies, co. 9, lett. a), d.lgs. 152/2006, con avvertimento della revoca dell’AIA e della chiusura dell’impianto in caso di inottemperanza.

La società ha impugnato la diffida davanti al TAR Emilia Romagna, chiedendo anche il risarcimento del danno e la condanna ex art. 26 cod. proc. amm.. Dopo un secondo sopralluogo è stata adottata una seconda diffida, impugnata con motivi aggiunti. Nelle more, l’ARPAE ha archiviato i procedimenti sanzionatori per infondatezza dei rilievi e ha poi ritirato le due diffide in ragione della loro esecuzione. La società ha impugnato anche il ritiro, lamentando che si sarebbe dovuto procedere ad annullamento in autotutela. Il TAR ha respinto i gravami; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il precedente di Cons. Stato, Sez. IV, n. 3996 del 9 maggio 2025 e ne condivide l’impostazione. Le domande di annullamento delle diffide sono divenute improcedibili per la sopravvenuta adozione del provvedimento di ritiro. L’improcedibilità non deriva dall’esecuzione delle diffide, come eccepito dall’amministrazione, ma dal loro successivo ritiro.

Il ritiro va interpretato e qualificato come annullamento d’ufficio, con cui l’ARPAE ha esercitato un potere di secondo grado finalizzato a rimuovere l’atto in precedenza adottato. Da tale qualificazione consegue la necessità di convertire ex art. 32, co. 2, cod. proc. amm. la domanda di annullamento del ritiro, contenuta nei secondi motivi aggiunti, in domanda di mero accertamento dell’illegittimità: la parte non ha interesse all’annullamento di un atto sostanzialmente favorevole, ma ha interesse ad accertare l’illegittimità della diffida confermata.

È infondata l’eccezione di inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti. L’atto di ritiro non è meramente ricognitivo delle precedenti diffide, ma mira specificamente a eliminarle, sebbene confermandone la legittimità originaria. La domanda di accertamento è fondata, perché l’illegittimità della diffida è riconosciuta dalla stessa ARPA con l’atto di archiviazione e sostanzialmente confermata con l’atto di ritiro.

Consegue l’assorbimento del terzo motivo, relativo al vizio formale dell’atto di ritiro. Quanto al quarto motivo, la domanda risarcitoria è respinta perché formulata in via generica, senza illustrazione dei danni patiti; la parte ha rinunciato alla domanda ex art. 26 cod. proc. amm.. Le spese del doppio grado sono poste a carico dell’ARPAE secondo la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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