Obbligo di provvedere sul PAUR e silenzio-inadempimento dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2921 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo di provvedere — non di provvedere favorevolmente — quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza del privato. Nel procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la mancata convocazione della conferenza di servizi entro i termini e la protratta inerzia oltre le scadenze perentorie integrano silenzio-inadempimento, in violazione del combinato disposto dell’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Il giudice ordina all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato. La domanda di risarcimento del danno proposta nello stesso ricorso non è decidibile con il rito speciale sul silenzio: se ne dispone la trattazione con il rito ordinario, previa conversione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava il 14 febbraio 2024 istanza per il rilascio del PAUR, comprensivo di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, per un impianto di selezione rifiuti e sterilizzazione di rifiuti ospedalieri da realizzare nella zona industriale di Catania. La fase preliminare era già stata conclusa con un decreto regionale del 2022.
Il dipartimento competente chiedeva integrazioni, tempestivamente fornite. Seguivano la pubblicazione degli atti, le osservazioni dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza, con riscontro tecnico della società, e la consultazione pubblica, conclusa il 5 luglio 2024. Da quel momento l’amministrazione non convocava la conferenza di servizi né adottava alcun provvedimento. Seguiva una diffida nel febbraio 2025, senza esito. La società agiva quindi per l’accertamento del silenzio rifiuto e per la condanna al risarcimento, con conversione del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale e rileva che, chiusa la consultazione pubblica il 5 luglio 2024, sorgeva in capo all’amministrazione l’obbligo di convocare la conferenza di servizi entro i successivi dieci giorni, per giungere alla determinazione conclusiva entro il termine massimo di novanta giorni dalla prima seduta. La conferenza non è mai stata convocata e nessun provvedimento espresso è stato adottato.
Il punto giuridico centrale è la distinzione tra obbligo di provvedere e contenuto della decisione. Il Collegio afferma che l’amministrazione regionale deve adottare un qualsiasi provvedimento sulla richiesta, anche negativo, rappresentando all’interessata le ragioni del mancato accoglimento. Ogni valutazione sul merito della vicenda resta estranea all’oggetto del giudizio, che concerne soltanto il contestato silenzio-inadempimento.
La mancata attivazione della conferenza e l’inerzia protratta oltre i termini perentori della normativa ambientale e della disciplina generale sul procedimento configurano violazione dell’obbligo di provvedere, presidiato dal combinato disposto dell’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Ne discende la fondatezza della domanda di accertamento.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che la relativa decisione deve essere assunta con il rito ordinario. Dispone pertanto il rinvio della causa alla pubblica udienza già fissata per il 7 maggio 2026, con conversione del rito. Il dispositivo accoglie la domanda di accertamento e ordina all’assessorato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore; riserva la decisione sulle spese alla definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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