Natura provvedimentale del diniego di variante al PIR e vizio di incompetenza (Cons. Stato n. 6491 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’organo regionale a funzione consultiva nega l’approvazione della variante al programma di recupero degli immobili danneggiati dal sisma ha natura provvedimentale e non interlocutoria, poiché esprime in modo perentorio l’inaccoglibilità della variante, indicandone le ragioni. La natura giuridica dell’atto si desume dal suo contenuto oggettivo e non dalla provenienza soggettiva: l’adozione da parte dell’organo consultivo, in luogo della giunta regionale competente, non priva l’atto degli effetti decisori, ma ne attesta l’illegittimità per incompetenza. Accertato il vizio assorbente, il giudice amministrativo annulla l’atto e rimette la questione all’organo competente. Non è consentito scrutinare nel merito la fondatezza della variante, pena la violazione del divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati ex art. 34, co. 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile distrutto dal terremoto del 1997, ricadente nel perimetro di un programma di recupero approvato dalla Regione Marche, era rimasto escluso dal contributo per la ricostruzione. Il Comune, con delibera consiliare del 2003, adottò una variante in ampliamento dei perimetri e la trasmise al centro operativo regionale per i programmi di recupero.

Il centro operativo comunicò al Comune l’impraticabilità della variante, per la perentorietà dei termini di approvazione dei programmi e per la necessità di una rinegoziazione dell’intesa con la Regione Umbria. Il proprietario impugnò la nota. Il TAR Marche respinse il ricorso, ritenendo l’atto interlocutorio e individuando nel silenzio del Comune l’oggetto della tutela; nel merito, confermò la perentorietà dei termini. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze delineato dal d.l. 6/1998, convertito in l. 61/1998: i comuni perimetrano le zone e adottano i programmi, le regioni li approvano. La disciplina di dettaglio regionale assegna l’approvazione alla giunta regionale, mentre il centro operativo istituito presso la Regione svolge funzioni consultive e di coordinamento dei comuni.

La sentenza appellata non è condivisibile su due profili. Anzitutto, il Comune aveva concluso il procedimento di propria competenza con l’adozione della variante: non residuava alcuna ulteriore azione esigibile dall’ente locale, con conseguente caduta dell’argomento fondato sul silenzio. In secondo luogo, la nota del centro operativo ha carattere perentorio e non interlocutorio: non esprime un mero parere, ma nega l’approvazione della variante.

Il Collegio afferma il criterio della prevalenza del contenuto oggettivo sulla provenienza: gli effetti giuridici dell’atto si rintracciano nel suo contenuto, non nell’organo che lo emette. Il centro operativo, privo di competenza decisoria, avrebbe dovuto trasmettere l’atto alla giunta; la sua diretta pronuncia ne attesta l’illegittimità per incompetenza. La nota contiene dunque un diniego di approvazione della variante, viziato per incompetenza.

Accertato il vizio assorbente, che impone l’annullamento con rimessione al competente, il secondo motivo resta assorbito: scrutinarlo comporterebbe violazione del divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati, ex art. 34, co. 2, cod. proc. amm., in linea con Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5. Spetta alla giunta regionale verificare se i termini siano perentori e se impediscano modifiche ai programmi, per correzione di errori materiali o per rimeditazione discrezionale. L’appello è accolto, l’atto annullato e le spese del doppio grado poste a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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