Notifica al controinteressato e accesso agli atti nel concorso pubblico (Cons. Stato n. 6492 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico, allorché la graduatoria sia pubblicata senza i nominativi dei candidati idonei, l’identificazione dei controinteressati è resa oggettivamente difficile e il concorrente che proponga tempestiva istanza di accesso agli atti, rimasta senza risposta, non è gravato da alcun addebito di diligenza. La declaratoria di inammissibilità fondata sulla tardività dell’accesso introduce un’ipotesi non prevista dalla legge e comprime il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Sussiste pertanto errore scusabile, con rimessione in termini per la notifica del ricorso. La clausola della lex specialis che equipara il diploma di laurea magistrale a ciclo unico alla sola laurea triennale è irragionevole e va disapplicata, riconoscendosi al titolo superiore una valutazione maggiore. Il quesito a risposta multipla che rechi un errore nella stessa opzione indicata come corretta viola i principi di chiarezza e della riserva di scienza.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a un concorso pubblico bandito per il reclutamento di oltre duemila unità di personale non dirigenziale. Conseguiva 24 punti nelle prove scritte e 1,75 punti per i titoli, per un totale di 25,75 punti. Impugnava dinanzi al TAR Lazio la graduatoria finale e quella rettificata, lamentando l’erroneità del quesito n. 23 della prova scritta e la sottovalutazione del diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato effettivo nel termine di decadenza. La concorrente proponeva appello, deducendo l’ingiustizia della declaratoria e riproponendo i motivi di merito assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’interpretazione del TAR eccessivamente restrittiva, perché finisce per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge. La graduatoria era stata pubblicata priva dei nomi dei candidati idonei, così che l’individuazione dei controinteressati richiedeva necessariamente l’esercizio del diritto di accesso.
La ricorrente aveva presentato due istanze di accesso prima della scadenza del termine di decadenza, rimaste senza risposta, ed era stata autorizzata alla notifica per pubblici proclami. Muovere alla sua diligenza un addebito appare pertanto impossibile: ricorre un errore scusabile che impone la rimessione in termini.
Poiché nel giudizio di primo grado la notifica per pubblici proclami era stata correttamente eseguita, il contraddittorio risulta ritualmente instaurato e non occorre il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. L’appello è quindi accolto e il capo di inammissibilità riformato.
Nel merito, la Sezione richiama i propri precedenti Cons. Stato, Sez. IV, n. 2649 del 2024 e n. 178 del 2025, che hanno già censurato il quesito sull’aggettivo “honest”: l’opzione indicata come corretta presenta un errore grammaticale e non corrisponde ad alcun vocabolo inglese. La commissione non deve tendere tranelli, ma formulare quesiti chiari, con una sola risposta incontestabilmente esatta.
Infine, la clausola dell’art. 7, comma 3, della lex specialis risulta irragionevole: essa riconosce al possesso della laurea magistrale a ciclo unico lo stesso punteggio della sola laurea triennale, generando disparità tra titoli manifestamente diversi. I provvedimenti sono annullati, limitatamente alla posizione dell’appellante, con dovere per l’amministrazione di rivalutare il punteggio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a..
Nota della Redazione
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