Il mendacio endoprocedimentale incide sull’affidabilità per il porto d’armi (C.G.A.R.S. n. 664 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione dei fatti resa dal richiedente nel corso del procedimento amministrativo incide negativamente sul giudizio di affidabilità che l’autorità di pubblica sicurezza è chiamata a formulare ai fini del rilascio o del rinnovo del porto di fucile per uso caccia. La verifica, da parte della polizia, della veridicità delle dichiarazioni endoprocedimentali è legittima e non impone, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, di dare conto degli esiti se non nel provvedimento conclusivo. Il mendacio, in quanto tale, integra un elemento idoneo a fondare il diniego e a conferire rilievo indiziante alle frequentazioni ritenute controindicate.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva alla Questura il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Un primo diniego, fondato unicamente sul contesto familiare e sul legame con il padre non convivente, era stato annullato dal TAR Sicilia con sentenza n. 200/2020, sul rilievo che il solo rapporto di parentela non giustifica il provvedimento.

A seguito di sollecitazione, l’amministrazione adottava un nuovo provvedimento negativo, motivato questa volta con due episodi di frequentazione ritenuti controindicati: un viaggio con un soggetto a sua volta destinatario di rigetto del porto d’armi e un incontro con una persona segnalata all’autorità giudiziaria. Il TAR respingeva il ricorso e la parte soccombente proponeva appello, deducendo l’irrilevanza indiziaria dei fatti contestati e la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per contiguità argomentativa. Ribadisce anzitutto il principio della prima decisione: il solo legame di parentela con il padre e l’occasionale frequentazione con soggetto inserito in un contesto familiare sconsigliato non bastano a fondare il diniego, non potendosi un soggetto scegliersi i propri genitori.

Ciò che rende sospetta la frequentazione non è però il fatto in sé, ma il tentativo dell’appellante di nasconderla. Nella memoria difensiva endoprocedimentale egli aveva descritto l’incontro come casuale, avvenuto in fila all’aeroporto con un conoscente dei tempi dell’università. Gli accertamenti di polizia smentivano la versione: viaggio di andata e ritorno insieme, alloggio nella medesima struttura ricettiva, prenotazione contestuale effettuata da un terzo.

La Corte afferma che l’attività di indagine svolta per verificare quanto sostenuto dal privato è legittima e che l’art. 10-bis l. 241/1990 non impone di dare conto degli esiti se non con il provvedimento conclusivo. Il mendacio pacificamente accertato incide in modo rilevante sul requisito della buona condotta e sul rapporto di completa affidabilità tra richiedente e Autorità di P.S.

Il Collegio richiama gli artt. 10, 11, 42 e 43 r.d. 773/1931 e ricostruisce la natura del giudizio rimesso all’autorità: valutazione ampiamente discrezionale e prognostica sulla possibilità di abuso delle armi, basata su rigorosi parametri tecnici. In questa cornice è ragionevole e non arbitrario ritenere che un acclarato mendacio incida assai rilevante sull’affidabilità di chi chiede di portare un’arma. Esso integra inoltre il rilievo indiziante della ulteriore frequentazione sospetta.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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