Obbligo GNC e disapplicazione norme regionali dopo Regolamento UE 2023/1804 (TAR Piemonte n. 1923 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le norme nazionali e regionali che impongono ai nuovi impianti di distribuzione carburanti l’installazione di infrastrutture per l’erogazione di gas naturale compresso devono essere disapplicate per incompatibilità con il Regolamento UE 2023/1804, che ha abrogato la direttiva 2014/94/UE ed è direttamente applicabile. Il regolamento unionale costituisce oggi la fonte diretta e immediata, per competenza, di disciplina della materia. Ne consegue che il provvedimento unico autorizzativo che consente l’apertura del punto vendita con i soli carburanti liquidi, differendo l’offerta del combustibile gassoso al completamento dei lavori entro il triennio di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, non è illegittimo. La scansione per fasi dell’intervento resta compatibile con il superamento dell’obbligo di dotazione, anche quando l’amministrazione abbia considerato tale obbligo ancora cogente.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di due stazioni di servizio nei comuni di La Loggia e Moncalieri, apprende nel mese di ottobre 2025 che a breve distanza dai propri punti vendita è in corso la realizzazione di una nuova stazione di servizio, collocata presso un centro commerciale lungo la strada statale 20. Ottenuti per via ostensiva i titoli edilizi e l’autorizzazione petrolifera rilasciati alla controinteressata, rileva che il progetto si articola in due fasi: la prima, assentita dal provvedimento edilizio n. 37/2024, dedicata agli erogatori di carburanti liquidi con attivazione del punto vendita; la seconda, assentita dal provvedimento n. 37-bis/2024, riservata agli erogatori di gas naturale compresso e da ultimarsi entro tre anni dall’inizio dei lavori.

Ritenendo tale scansione in contrasto con la legge regionale Piemonte n. 14/2004 e con la D.G.R. n. 40-6232 del 2017, la ricorrente impugna i tre provvedimenti innanzi al TAR Piemonte, deducendo violazione della disciplina sui combustibili alternativi, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Interviene ad adiuvandum un’altra società titolare di impianti. Nel corso del giudizio il punto vendita viene aperto al pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio può prescindere dallo scrutinio delle plurime eccezioni in rito, risultando il ricorso infondato nel merito. Il tema dirimente è la perdurante efficacia delle norme regionali che, per i nuovi impianti, richiedono infrastrutture di distribuzione di GNC o GNL dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1804.

Il Tribunale richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 4649 del 9.06.2026, che ha escluso l’applicabilità della normativa nazionale a seguito del mutato quadro regolatorio unionale. Il regolamento è entrato in vigore il 12 ottobre 2023 ed è applicato dal 13 aprile 2024, abrogando la direttiva 2014/94/UE; il Considerando 8 prefigura un ruolo limitato per i combustibili gassosi e una progressiva sostituzione dei veicoli a GPL e GNC con sistemi a zero emissioni.

Poiché il regolamento è atto di portata generale, vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ai sensi dell’art. 288 TFUE, le leggi regionali che rinviavano alla norma nazionale attuativa della direttiva abrogata devono essere disapplicate. La nuova disciplina unionale costituisce la fonte diretta e immediata della materia.

Su questa base la prima censura è infondata: i provvedimenti impugnati non sono illegittimi nella parte in cui consentono l’apertura con i soli carburanti liquidi e differiscono l’offerta del gassoso al termine del triennio. La seconda censura non è meritevole di accoglimento, perché la scansione per fasi resta in sintonia con il superamento dell’obbligo. Anche la terza non persuade: l’erronea convinzione del Comune circa la cogenza dell’obbligo non determina violazione di alcuna norma precettiva vigente.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità e parziale novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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