Principio di equivalenza e requisiti strutturali: la valvola PEEP amagnetica è essenziale (Cons. Stato n. 668 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di equivalenza di matrice comunitaria, espressa dall’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, consente all’offerente di dimostrare che la soluzione proposta, pur difforme dalle specifiche tecniche, soddisfa in maniera equivalente le esigenze dell’amministrazione. L’applicazione del principio di equivalenza presuppone una valutazione bifasica: individuare la ratio della specifica e verificare che il prodotto offerto realizzi pienamente l’esigenza sottesa. Se la lex specialis non esplicita la finalità del requisito, questo è strutturale e la sua mancanza integra aliud pro alio, non emendabile per equivalenza. Non è consentito alla stazione appaltante disapplicare la legge di gara reputandola inidonea allo scopo, salvo autotutela.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’aggiudicazione del Lotto n. 53 di una procedura aperta indetta da una ASL per la fornitura di maschere monopaziente per anestesia e rianimazione. La società seconda classificata impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, contestando la conformità tecnica del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni del capitolato tecnico.

La ricorrente deduceva l’assenza di quattro requisiti: il doppio ingresso integrato per la riduzione del rebreathing di CO2, i cinque rebbi, la taglia M e la valvola PEEP amagnetica. Con motivi aggiunti censurava la relazione tecnica sopravvenuta, qualificandola come motivazione postuma. Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 16214/2025 rigettava il ricorso facendo applicazione del principio di equivalenza e ritenendo i requisiti funzionalmente soddisfatti. Proponeva appello la seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione della clausola di equivalenza, qualificandola come limite alla discrezionalità amministrativa posto a tutela della concorrenza e della massima partecipazione. Richiama la giurisprudenza secondo cui la valutazione di equivalenza può essere espressa anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica emerga la rispondenza del prodotto alla lex specialis (Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013).

Il Collegio chiarisce però che la legge di gara resta parametro vincolante per concorrenti e stazione appaltante, che non può discostarsene neppure reputandola inidonea, salvo autotutela. Il giudizio di equivalenza è bifasico: occorre dapprima individuare la ratio della specifica, poi verificare se il prodotto, pur privo di quella caratteristica, realizzi pienamente l’esigenza. Non è ammesso disapplicare la lex specialis sostenendo che altre caratteristiche rispondano meglio ai bisogni pubblici, perché ciò violerebbe trasparenza, prevedibilità e par condicio.

Applicando il criterio della ragione più liquida, la Corte si sofferma sulla valvola PEEP amagnetica, requisito del lotto contestato la cui assenza nel prodotto aggiudicatario non è contestata. L’amagneticità risponde all’esigenza di impiego in ambienti con campi magnetici intensi, essenzialmente per consentire la risonanza magnetica. Poiché la legge di gara non esplicita la finalità della specifica, il requisito va qualificato come strutturale e la sua mancanza integra aliud pro alio.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la qualificazione strutturale o funzionale di un requisito «non dipende dalla natura del requisito in sé considerata… bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni» che la caratteristica deve soddisfare (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155). Anche ammettendo la deducibilità implicita della finalità, essa deve riferirsi alla singola caratteristica, non all’appalto complessivamente inteso. La tesi dell’inutilità del requisito esula dal perimetro del giudizio, poiché la legge di gara è efficace e non impugnata.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento ex nunc dell’aggiudicazione. La Corte dispone il subentro dell’appellante nel contratto medio tempore stipulato, dichiarato inefficace per l’intera durata originaria, previo riscontro dei requisiti di partecipazione. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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