Revoca della gara per nuova valutazione dell’interesse pubblico e sindacato giurisdizionale (Cons. Stato n. 677 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-quinquies, legge n. 241 del 1990, può fondarsi su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, senza che occorra dimostrare l’assoluta inidoneità della prestazione originariamente richiesta. Il provvedimento revocato non deve essere illegittimo, ma solo inopportuno, essendo gravato da un mero vizio di merito. La discrezionalità amministrativa è ampia e il sindacato giurisdizionale resta circoscritto all’irragionevolezza delle ragioni addotte o al difetto di istruttoria. L’interesse del privato al mantenimento del provvedimento è recessivo rispetto all’interesse pubblico e, a determinate condizioni, si converte nel diritto all’indennizzo. La prevalenza dell’interesse pubblico è ancor più marcata quando viene in rilievo la tutela della salute.

Il Fatto

Una procedura aperta per la fornitura aggregata di dispositivi per proctologia, indetta da un’azienda sanitaria, veniva aggiudicata a una società per il lotto relativo agli anoscopi diagnostici a becco di flauto autoilluminanti. Il capitolato speciale richiedeva, come requisiti minimi obbligatori, l’autoreggenza e l’impiego di materiale plastico trasparente.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Lombardia, sostenendo che il prodotto dell’aggiudicataria fosse privo dei requisiti minimi. Nelle more, la stazione appaltante avviava un procedimento di autotutela e disponeva la revoca dell’aggiudicazione e dell’intera procedura per sopravvenuta nuova valutazione dell’interesse pubblico. Entrambe le concorrenti impugnavano la revoca con motivi aggiunti. Il TAR annullava la revoca, accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale, condannando l’amministrazione ad aggiudicare alla seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina con priorità logica il primo motivo dell’appello incidentale dell’amministrazione, che censura l’annullamento della revoca. Il Collegio ritiene fondata la doglianza. L’art. 21-quinquies, legge n. 241 del 1990 consente la revoca anche sulla sola base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario: il provvedimento inciso non deve essere illegittimo, ma solo inopportuno. La revoca esprime la tendenziale inesauribilità del potere amministrativo e la discrezionalità che la connota può essere sindacata solo per irragionevolezza delle ragioni addotte o per mancata istruttoria, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 8691 del 2025 e da Cons. Stato, sez. V, n. 7927 del 2023.

Il Collegio sottolinea che la previsione dell’indennizzo in favore dei soggetti pregiudicati conferma la recessività dell’interesse privato rispetto all’interesse pubblico. Tale prevalenza è ancora più netta quando viene in rilievo la tutela della salute e le concrete modalità con cui le amministrazioni competenti la perseguono, in particolare in materia di approvvigionamento di dispositivi medici.

Nel caso concreto il provvedimento di revoca, seppur succintamente, dà conto del fatto che i requisiti minimi originari apparivano limitanti rispetto alle possibilità del mercato e che andava riconosciuto maggior peso ad altre caratteristiche, quali la nitidezza della visione e la tipologia e intensità di luce. Tali considerazioni non appaiono irragionevoli. La circostanza che le caratteristiche da valorizzare fossero già alla base di criteri premiali non esclude la possibilità di riformulare la legge di gara, ampliando o restringendo i requisiti minimi ovvero trasformando l’autoreggenza da requisito minimo in criterio premiale. Il Collegio osserva che tale requisito era previsto solo per il lotto n. 1 e non per gli altri, sì che non può escludersi una svista nella redazione del bando.

Il Consiglio di Stato non ignora gli orientamenti che richiedono una tutela rafforzata del legittimo affidamento dell’aggiudicatario in caso di revoca di un’intera gara già aggiudicata (richiamati C.g.a.r.s. n. 917 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 2095 del 2016). Nel caso di specie, tuttavia, la stessa aggiudicataria aveva sollecitato la sollecita conclusione del procedimento, senza prospettare le doglianze poi sviluppate nel ricorso incidentale, e nella dichiarazione di equivalenza aveva essa stessa sostenuto il contrasto dell’autoreggenza con le modalità d’uso dell’anoscopio a becco di flauto. Le valutazioni dell’aggiudicataria e della stazione appaltante convergevano quindi sulla non necessità del requisito.

Accolto il primo motivo dell’appello incidentale, la reviviscenza della revoca priva di interesse l’appello della concorrente e il secondo motivo dell’appello incidentale, dichiarati improcedibili, con conseguente respingimento dei motivi aggiunti e improcedibilità dei ricorsi di primo grado. Il Collegio compensa le spese e applica alla parte appellante, per la memoria ex art. 73 c.p.a. di 41 pagine e 92.227 battute, la sanzione pecuniaria di 10.000,00 euro ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione del c.p.a., per violazione del principio di sinteticità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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