Natura reddituale della pensione privilegiata e cumulo nel tetto retributivo (Cons. Stato n. 676 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria riconosciuta al pubblico dipendente per infermità o lesione cagionata da causa di servizio ha natura reddituale, quale retribuzione differita legata al pregresso rapporto di impiego, e non risarcitoria: solo le pensioni di guerra e quelle per fatti occorsi durante il servizio militare di leva, obbligatorio per legge, assolvono funzione reintegratoria della menomazione. Ne consegue che l’importo annuo percepito a tale titolo si cumula con gli altri emolumenti erogati dalle finanze pubbliche ai fini del limite retributivo di cui all’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. La qualificazione giuridica contenuta nelle avvertenze di un decreto concessivo non vincola il giudice né fonda un legittimo affidamento, tanto meno quando quell’atto sia stato annullato in autotutela e i decreti successivi non riproducano l’avvertenza. Il provvedimento che applica il tetto opera in via vincolata e non incide sulla spettanza o sul quantum del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Un magistrato della Corte dei conti impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Segretariato generale aveva rideterminato il compenso per l’anno 2023. L’amministrazione, rilevato il superamento del tetto retributivo previsto dall’art. 23-ter d.l. n. 201/2011, aveva cumulato la retribuzione da magistrato con la pensione privilegiata di prima categoria e operato una trattenuta sulle spettanze stipendiali ai sensi dell’art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013.
Il ricorrente sostiene che la pensione privilegiata avrebbe natura risarcitoria e non retributiva, come qualificata nell’originario decreto di riconoscimento, e che l’amministrazione non potrebbe rivedere quella qualificazione senza violare l’affidamento consolidato. Il TAR respinge i tre motivi; propone appello il magistrato, dolendosi anche della lesione dei principi di buon andamento, eguaglianza e ragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La questione presupposta attiene alla natura giuridica della pensione privilegiata ordinaria. Il Collegio ricostruisce l’orientamento della Corte dei conti, già consolidato nel 2004, che distingue le pensioni privilegiate normali, legate al pregresso rapporto di impiego e dunque di natura reddituale, dalle pensioni di guerra, di natura meramente risarcitoria. La lettura è confermata dalle pronunce che hanno esteso la funzione reintegratoria alle sole pensioni c.d. tabellari, erogate per menomazioni riportate nel servizio di leva obbligatorio.
Nel percorso argomentativo rilevano i richiami alla Corte costituzionale n. 387 del 1989 e alla Corte di cassazione, ordinanza n. 26912 del 2021, secondo cui le pensioni privilegiate ordinarie hanno natura previdenziale e l’intera prestazione, avendo causa genetica nel rapporto di dipendenza, va considerata reddito di lavoro. Non è quindi enucleabile una componente risarcitoria sottratta a imposizione o a cumulo.
La Corte esclude che la qualificazione contenuta nell’originario decreto possa mutare l’assetto. Il giudice ha il potere-dovere di assegnare ai fatti e ai rapporti dedotti una diversa qualificazione giuridica; per di più quel decreto è stato annullato in autotutela nel 2005 e l’avvertenza sulla natura risarcitoria non è stata riprodotta nei decreti successivi. La mancata notifica non priva gli atti di efficacia, e la loro tardiva impugnazione ne determina l’inoppugnabilità.
Quanto all’affidamento, il Collegio osserva che l’interpretazione non era affatto consolidata e che, al momento dell’accettazione della pensione e del transito nei ruoli della magistratura contabile, non era ipotizzabile l’applicazione di un tetto retributivo introdotto solo nel 2011. L’atto segretariale, frutto di attività vincolata, applica una norma sopravvenuta agli effetti futuri di situazioni sorte in precedenza, senza modificare il trattamento pensionistico. Il principio eurounitario di tutela dell’affidamento non impedisce l’applicazione della disciplina nuova, come già affermato dal Cons. Stato, sez. IV, n. 1666 del 2021 e dalla Corte costituzionale n. 236 del 2017 in tema di contenimento della spesa pubblica.
Nota della Redazione
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