Contributi Covid arene cinematografiche: prova del requisito solo con documentazione SIAE (Cons. Stato n. 673 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per la concessione di contributi pubblici, il requisito sostanziale di ammissibilità che impone di programmare un numero minimo di proiezioni deve essere comprovato mediante documentazione S.I.A.E. o documentazione rilasciata da pubblica autorità. Per documentazione S.I.A.E. si intende quella proveniente dall’ente, non quella che il privato gli abbia trasmesso: il sintagma designa la provenienza del documento e non la sua destinazione. Elenchi di programmazione e distinte di incasso privi di vidimazione, attestazione o riscontro dell’ente non integrano la prova richiesta. Il soccorso istruttorio non può estendersi fino a consentire la tardiva dimostrazione di requisiti sostanziali, pena la violazione della par condicio e l’elusione delle regole di accesso alle risorse pubbliche.

Il Fatto

Una società attiva nell’esercizio cinematografico ha chiesto al Ministero della Cultura i fondi destinati al sostegno delle sale all’aperto durante l’emergenza da Covid-19, con riferimento a due arene. All’istanza ha allegato una dichiarazione sostitutiva attestante, tra l’altro, la programmazione di almeno quaranta proiezioni nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione S.I.A.E. o da documentazione della pubblica autorità.

Il Ministero ha chiesto i borderò S.I.A.E. comprovanti il raggiungimento delle quaranta giornate per ciascuna arena. La società ha trasmesso riepiloghi e distinte di incasso. Con decreto ministeriale del 15 febbraio 2022 ha quindi rigettato l’istanza per carenza del requisito. L’istanza di autotutela è stata respinta, con la precisazione che erano stati richiesti i moduli C1 rilasciati da S.I.A.E. e che la documentazione inoltrata non consentiva di dedurre il possesso del requisito. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 2, lett. c), D.M. 18 maggio 2021, n. 188, che subordina l’ammissibilità alla programmazione di almeno quaranta proiezioni nel periodo indicato, «come rilevabile da idonea documentazione S.I.A.E. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità». La previsione non è una clausola formale: individua un requisito sostanziale posto a presidio dell’effettività dell’attività culturale finanziata e dell’uso verificabile delle risorse pubbliche. Essa esige atti che consentano all’amministrazione un riscontro immediato e non mediato dello svolgimento delle proiezioni.

L’interpretazione letterale e sistematica esclude la tesi dell’appellante. Il sintagma «documentazione S.I.A.E.» riguarda la provenienza del documento, non la sua destinazione. Il dato sistematico conferma: la documentazione S.I.A.E. è posta in alternativa a quella rilasciata dalla pubblica autorità, sicché in entrambi i casi il bando richiede documentazione emanata da un soggetto pubblico o comunque terzo e qualificato. La ratio è acquisire elementi probatori dotati di attendibilità oggettiva e terzietà.

Nel caso concreto la società non ha prodotto, né con la domanda né dopo la richiesta istruttoria, documentazione oggettivamente riconducibile alla S.I.A.E. Gli elenchi di programmazione e le distinte di incasso, prive di vidimazione o riscontro dell’ente, non valgono come idonea documentazione S.I.A.E.. L’amministrazione ha comunque consentito l’integrazione, applicando il favor partecipationis; ma il soccorso istruttorio non può spingersi a permettere la tardiva dimostrazione di requisiti sostanziali, come affermato da Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236.

È infondata anche la censura sul preteso mutamento delle ragioni dell’esclusione. Un’eventuale non perfetta corrispondenza terminologica tra borderò e modelli C1 resta superata dal dato sostanziale della mancata dimostrazione delle quaranta proiezioni, unica e autonoma ratio decidendi. Il TAR non è quindi incorso in ultra petizione. Nessuna violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, essendosi l’amministrazione attenuta alle previsioni regolamentari; l’asserita ambiguità del bando è stata superata dalla richiesta istruttoria, che ha specificato gli elementi integrativi da produrre.

Non rileva, infine, la documentazione prodotta solo in sede giurisdizionale: è stata formata dopo i termini per la domanda e per l’integrazione, e valutarla in senso favorevole altererebbe in modo inammissibile la par condicio tra i partecipanti. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese nei confronti del Ministero, costituitosi solo formalmente, e nulla nei confronti delle parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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