L’asseverazione del progettista è requisito di esistenza della CILA (TAR Sicilia n. 3695 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione del progettista richiesta dall’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 costituisce requisito essenziale non solo di efficacia ma di esistenza della CILA, che è per definizione comunicazione di inizio lavori asseverata. La sua assenza legittima il Comune a dichiarare l’inefficacia della comunicazione nell’esercizio della vigilanza edilizio-urbanistica ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. La firma digitale apposta all’inoltro telematico non supplisce alla sottoscrizione della specifica dichiarazione di conformità. La SCIA è dichiarazione unilaterale recettizia: la rinuncia comunicata al Comune produce effetti irrevocabili ex art. 1334 c.c. e la pratica diviene definitiva, senza possibilità di reviviscenza.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel novembre 2022 una SCIA per la ristrutturazione di un fabbricato e una CILA-superbonus per interventi di efficientamento energetico, in qualità di comproprietario e dichiarando l’assenso della sorella comproprietaria. Il Comune sospendeva gli effetti della SCIA per carenze documentali. Il ricorrente dapprima integrava la documentazione, poi rinunciava alla SCIA dichiarando di voler proseguire solo con la CILA-superbonus, quindi presentava una nuova SCIA alternativa al permesso di costruire e infine revocava la rinuncia.

Con provvedimento del 13 novembre 2023 il Comune dichiarava inammissibile la riattivazione della prima SCIA, non conforme la CILA-superbonus e inefficace la SCIA alternativa per mancanza dell’assenso della comproprietaria. Seguiva l’annullamento in autotutela della SCIA alternativa e il diniego dell’occupazione di suolo pubblico. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo il Collegio esclude la reviviscenza della SCIA originaria. La SCIA è dichiarazione unilaterale recettizia e la rinuncia ha prodotto effetti irreversibili dal momento della comunicazione al Comune ex art. 1334 c.c., rendendo la pratica definitiva. Il dedotto difetto di motivazione non sussiste, avendo l’Amministrazione richiamato le osservazioni del Segretario Generale sulla definitività della pratica.

Quanto alla CILA-superbonus, il Comune ha agito nell’esercizio della potestà di vigilanza edilizio-urbanistica ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, richiamando Consiglio di Stato sez. IV n. 6322 del 2025. Il profilo decisivo è la mancanza dell’asseverazione del progettista: il Collegio ritiene che essa, richiesta dall’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001, sia requisito essenziale indefettibile, prima che per l’efficacia, per la stessa esistenza della CILA. La firma digitale usata per l’inoltro non soddisfa il requisito, essendo riservata all’asseverazione apposita sezione del modulo con specifica sottoscrizione. Il ricorrente non ha poi sanato l’omissione, offrendo solo una mera disponibilità del progettista a regolarizzare.

Accertata la legittimità di questa ragione, il Collegio dichiara assorbite le ulteriori censure sulla CILA, in applicazione dell’orientamento secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse (Consiglio di Stato sez. III n. 7188 del 2025).

Le censure sull’annullamento della SCIA alternativa sono inammissibili per difetto di interesse: il ricorrente ha revocato la rinuncia alla SCIA originaria, avente ad oggetto lo stesso intervento, e non trarrebbe utilità dall’accoglimento. Nel merito il Collegio osserva che la SCIA presuppone la disponibilità materiale e giuridica dell’area e che il Comune ha legittimamente escluso l’assenso della comproprietaria, stante la querela e la diffida con cui costei ha disconosciuto la sottoscrizione (Consiglio di Stato sez. VI n. 631 del 2025). La scrittura privata richiamata riguarda un intervento diverso. Sull’autotutela, le ragioni di pubblico interesse sussistono in re ipsa quando il titolo sia fondato su erronea rappresentazione della realtà (Consiglio di Stato sez. IV n. 6387 del 2023). Il diniego sull’occupazione di suolo pubblico consegue legittimamente a tali rilievi. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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