Lotto minimo e contiguità dei fondi nel permesso in sanatoria (Cons. Stato n. 6846 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il requisito del lotto minimo in zona agricola, definito dalla L.R. Lazio n. 38 del 1999 come superficie continua appartenente alla stessa proprietà, non è soddisfatto quando le particelle poste a base del calcolo siano separate da lotti di proprietà di terzi, non essendo sufficiente la mera comunicazione mediante strada vicinale. La necessità di previa approvazione di un PUA costituisce argomento ulteriore e non sanante dell’abuso edilizio. L’eventuale omissione, nel preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, di una delle contestazioni poi trasfuse nell’atto finale non determina l’illegittimità del provvedimento quando questo sia autonomamente sostenuto da distinte e valide ragioni.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato residenziale con annesso deposito-garage, realizzato in zona agricola senza originario titolo abilitativo, presentano istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune rigetta l’istanza rilevando che i richiedenti, per raggiungere il lotto minimo, mettono a disposizione un ulteriore appezzamento non contiguo, separato da lotti di proprietà di terzi, e che comunque difetterebbe la previa approvazione di un PUA.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 887 del 14.11.2022 respinge il ricorso. Gli interessati appellano deducendo la violazione delle garanzie partecipative per l’introduzione nel provvedimento finale di motivi non anticipati nel preavviso, l’erronea nozione di lotto contiguo e la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. Il preavviso di diniego non impone la puntuale confutazione analitica delle singole argomentazioni della parte, essendo sufficiente una motivazione logicamente resa; tuttavia l’atto finale non deve risultare del tutto nuovo e diverso rispetto al preavviso. Il fulcro del diniego è però la mancanza di contiguità dei fondi, già contestata in sede procedimentale, mentre il richiamo al PUA opera su un piano distinto.
Il ragionamento del primo giudice è condiviso: i rilievi sul PUA e sulla loro mancata comunicazione sono ininfluenti, poiché il diniego è autonomamente supportato da valide e diverse ragioni. L’atto conclusivo non è illegittimo quando circostanze e motivi incontestabili lo sostengono a prescindere dai profili introdotti per la prima volta, che restano assorbiti.
Il terzo motivo è respinto nel merito. La nozione di lotto minimo richiama una superficie continua della stessa proprietà; la contiguità non esige una perfetta adiacenza fisica, ma nel caso concreto le particelle sono separate da lotti di terzi, circostanza incontestata, né rileva la comunicazione tramite strada vicinale. Non giova il richiamo alla risalente giurisprudenza (Cons. St., sez. V, n. 400 del 1998 e Cons. St. n. 6734 del 2003), che postula un’effettiva e significativa vicinanza tra fondi asserviti, ipotesi non ravvisabile quando altri proprietari si interpongono.
Anche il quarto motivo cade: la conformità asserita nella relazione tecnica non supera il dato della non contiguità dei fondi, rimasto incontestato anche in appello. Il Collegio, infine, esclude la preclusione a ripresentare una nuova domanda, considerata la modifica normativa regionale sopravvenuta (L.R. Lazio n. 20 del 2024), ma rileva che la valutazione spetta al Comune e non al giudice, per il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e integrale carico del contributo unificato agli appellanti.
Nota della Redazione
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