Sei scatti stipendiali anche al personale dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza (TAR Lazio n. 684 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, spettano al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e dunque anche all’Arma dei Carabinieri, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma l’applicazione della disciplina al personale militare. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio e non comporta alcuna decadenza. Il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio non ha valenza provvedimentale idonea a radicare la competenza del tribunale sede dell’ente, rilevando la residenza del dipendente. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessa dal servizio a domanda il 28 febbraio 2022, con 36 anni di servizio utile e 57 anni di età. Nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio predisposto dall’I.N.P.S., Direzione Provinciale di Chieti, non risultano computati i sei scatti stipendiali invocati in base all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 legge n. 232/1990.
L’interessato presenta istanza di ricalcolo l’11 ottobre 2022; l’Ente non provvede. Propone quindi ricorso al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo l’annullamento del prospetto nella parte in cui omette gli scatti e l’accertamento del diritto al ricalcolo, con condanna dell’Istituto. L’I.N.P.S., inizialmente non costituito, viene onerato con ordinanza collegiale n. 778 del 3 dicembre 2024 di depositare gli atti e una relazione; si costituisce il 28 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della competenza territoriale. Richiamando la propria decisione n. 486 del 28 maggio 2025 e l’ordinanza Cons. Stato n. 5414 del 2023, osserva che il prospetto di liquidazione non è atto provvedimentale capace di radicare la competenza del tribunale ove ha sede l’ente. La controversia riguarda l’accertamento di un diritto patrimoniale, con competenza individuata in base alla residenza dell’ex dipendente. Poiché il ricorrente risiede in Aprilia, la competenza spetta alla Sezione Staccata di Latina.
Nel merito il Tribunale richiama, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., i principi già affermati dalla Sezione con la decisione n. 533 del 10 giugno 2025. Il beneficio dei sei scatti figurativi compete al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, letto insieme all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, è applicabile all’Arma dei Carabinieri. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non è perentorio e la legge non prevede decadenza per il superamento.
Le difese dell’Istituto sono respinte. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile, mentre la norma invocata incide anche sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita, attribuzione di natura non omogenea. Non si tratta di interpretazione estensiva, perché è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis a risultare applicabile, come affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 10839 del 2023. Le eccezioni di contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. non trovano ingresso.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR annulla in parte qua il prospetto, accerta il diritto ai benefici e condanna l’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme maturano i soli interessi legali, senza rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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