Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 5333 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., venendo meno ogni residua utilità di una pronuncia di merito sull’obbligo di esecuzione e ogni spazio per la nomina del commissario ad acta o per la penalità di mora. La declaratoria non esime tuttavia il giudice dal regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi verificare se la soddisfazione sia intervenuta solo dopo l’introduzione del giudizio. Ove l’amministrazione abbia adempiuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, il ricorso era pienamente fondato al momento della proposizione e le spese vanno poste a carico dell’amministrazione. La compensazione costituisce evenienza eccezionale, che richiede motivazione specifica e non può gravare sul ricorrente per ritardi imputabili all’organizzazione interna dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 60/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo di cui all’art. 2 della legge n. 210/1992 per emotrasfusione, nella misura corrispondente all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese del doppio grado. Il Tribunale di Benevento aveva rigettato la domanda per decadenza triennale; la Corte di Appello ha riformato la decisione accertando il diritto alla prestazione.

Il titolo giudiziale era stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Salute e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed era passato in giudicato. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione: il decreto di liquidazione dell’importo complessivo di euro 146.192,41, di cui euro 132.677,46 a titolo di indennizzo ed euro 13.514,95 per interessi legali, con ordine di pagamento recante stato “Pagato”; nonché il decreto di liquidazione delle spese legali per euro 6.701,19, anch’esso pagato. L’amministrazione ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, mentre la ricorrente ha aderito alla declaratoria insistendo per la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 114 c.p.a., che attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare gli ulteriori provvedimenti in presenza di persistente inadempimento, e l’art. 34, comma 5, c.p.a., che impone la declaratoria quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta. La documentazione comprova in modo inequivoco l’integrale esecuzione del giudicato: l’interesse sostanziale è stato soddisfatto in corso di causa, senza residua utilità di una pronuncia di merito né spazio per il commissario ad acta o per la coercizione indiretta.

La conclusione è sostenuta dal consolidato orientamento secondo cui la cessazione opera quando intervenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva, tale da eliminare in modo pieno e irretrattabile la ragione sostanziale della lite (Cons. Stato, sez. III, n. 551/2022; Cons. Stato, sez. II, n. 1227/2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 3767/2020). Quanto alle spese, il Collegio ha applicato la soccombenza virtuale: al momento della proposizione del ricorso il titolo era già notificato in forma esecutiva e passato in giudicato, ma l’amministrazione non aveva ancora adempiuto, provvedendo solo con i decreti e gli ordini di pagamento successivi.

Il ricorso era dunque, all’origine, pienamente fondato. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 3402/2021; Cons. Stato, sez. V, n. 3348/2015) esige la verifica della soddisfazione postuma; la pronuncia più recente (Cons. Stato, sez. III, n. 5647/2025) ribadisce che, accertata la soccombenza virtuale, la compensazione è evenienza eccezionale e non può gravare sul ricorrente per ritardi organizzativi interni. Non sussistendo ragioni giustificative, le spese sono poste integralmente a carico del Ministero, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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