Nomina CSM e sindacato di legittimità sulla comparazione dei curricula (Cons. Stato n. 6964 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del CSM in ordine al conferimento degli incarichi direttivi è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della verifica dell’effettività della motivazione, della sua non manifesta illogicità e dell’assenza di intrinseche contraddizioni. Il vizio di difetto di istruttoria e quello di insufficiente motivazione sono deducibili solo quando l’Amministrazione abbia negato ingresso a elementi di valutazione risultanti dagli atti e dotati di valenza idonea a scardinare l’impianto del provvedimento. Il parametro del merito di cui all’art. 4 della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015 non investe la varietà delle esperienze maturate, ma la misura qualitativa e quantitativa dell’apporto lavorativo. Non è sindacabile nel merito la graduazione dei titoli di carriera operata dall’organo di autogoverno. La motivazione per relationem alla proposta della Commissione è legittima quando il percorso argomentativo risulti compiutamente esplicitato.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato con funzioni di presidente di tribunale, ha impugnato davanti al TAR Lazio la deliberazione con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, sulla proposta della V Commissione, ha nominato altro candidato a Presidente della Corte di Appello di Perugia. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, compensando le spese.

L’appellante ha dedotto l’omessa considerazione di taluni titoli del proprio curriculum — la partecipazione a più Consigli Giudiziari, l’esercizio delle funzioni di secondo grado in tre distretti, il ruolo di magistrato addetto alla formazione — e la sottovalutazione delle funzioni vicarie asseritamente svolte. Ha inoltre censurato il richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado, all’istituto del funzionario di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto assorbito l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del divieto dei nova, rilevando che il ricorso introduttivo non aveva impugnato il passaggio in cui il CSM afferma l’equivalenza dei candidati sul versante degli indicatori specifici. Il ricorrente aveva piuttosto rivendicato una prevalenza sul piano del merito professionale, mentre la preminenza del controinteressato era stata fondata sugli indicatori generali.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 4 della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015, secondo cui il parametro del merito attiene al profilo professionale valutato alla stregua di capacità, laboriosità, diligenza e impegno ex art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160/2006, e non alle peculiarità delle esperienze maturate. La varietà dei settori, ha osservato il Collegio, ben può coesistere con uno scarso impegno: ciò che rileva è la misura dell’apporto fornito.

Quanto al dedotto difetto motivazionale, i giudici hanno ribadito che esso sussiste solo quando l’Amministrazione abbia ingiustificatamente pretermesso elementi dotati di valenza tale da scardinare l’impianto del provvedimento, non già quando abbia espresso una valutazione delle emergenze istruttorie diversa da quella postulata dal ricorrente. Il sindacato di legittimità si arresta davanti a una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e non intrinsecamente contraddittoria.

La Corte ha quindi ritenuto coerente con l’art. 25 del T.U. la preferenza accordata al controinteressato per lo stabile svolgimento delle funzioni di presidente di sezione f.f., della presidenza dei collegi civili e penali e della Corte di Assise. Il ruolo di giudice a latere in Corte di Assise non è equiparabile all’esercizio delle funzioni presidenziali, né lo sono le funzioni vicarie svolte per un esiguo lasso temporale. Quanto al ruolo di MAGRIF, esso è stato ragionevolmente stimato titolo recessivo rispetto alle funzioni direttive.

Sul secondo motivo, il Collegio ha condiviso la motivazione del TAR in ordine all’esigenza di preventiva autorizzazione e di specifica allegazione probatoria per le funzioni presidenziali asseritamente svolte, non potendosi il dirigente reggente considerarsi un mero delegato. L’appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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