Disponibilità dell’interesse e improcedibilità dell’appello per carenza sopravvenuta (Cons. Stato n. 2267 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte può dichiarare, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Questi non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e pertanto dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società appellante impugnava la sentenza con cui il TAR per la Puglia aveva respinto, compensando le spese, il ricorso contro il rigetto dell’istanza di proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico e contro l’ordinanza di rimozione dei manufatti balneari. L’appello riproponeva le censure sulla proroga dell’autorizzazione e sul mantenimento annuale dei manufatti funzionali all’attività balneare.
Nel corso del giudizio la società depositava una memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo comunque la compensazione delle spese. Il Comune resistente insisteva per il rigetto e, in via gradata, per la declaratoria di improcedibilità con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio di piena disponibilità dell’azione nel processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ha la disponibilità del proprio interesse e può dichiarare di non volerne più la definizione.
Da ciò deriva un limite ai poteri del giudice: egli non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che investe una delle condizioni dell’azione, con salvezza dell’onere di regolare le spese (richiamata, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Applicando tale regola, la Corte rileva che le censure originarie investivano due questioni: la proroga dell’autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti. I titoli oggetto della richiesta di proroga erano scaduti il 15 novembre 2021, essendo stati prorogati solo sino al 29 giugno 2022 per effetto della normativa emergenziale da Covid 19.
Pertanto è venuto meno il termine previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, invocato a sostegno dell’appello. L’appellante ha ormai perso ogni interesse alla decisione, non potendo l’esito del giudizio arrecare alcuna utilità, nemmeno strumentale o morale (richiamate Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; 4 dicembre 2012, n. 6190).
Quanto alle spese, i giusti motivi di compensazione sono ravvisati nella circostanza che l’esito in rito riguardava solo una delle due questioni oggetto di giudizio. L’appello è quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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