Professore emerito, regime transitorio e preavviso di diniego nella riedizione del potere (TAR Puglia n. 711 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conferimento del titolo di professore emerito, l’Amministrazione che riedita il diniego dopo l’annullamento giurisdizionale è tenuta ad applicare correttamente il regime transitorio dettato dal regolamento di Ateneo, senza sostituire ad esso i requisiti ordinari. La candidatura avanzata da un gruppo di professori di prima fascia in misura non inferiore al rapporto previsto dalla normativa interna può essere validamente integrata dalle sottoscrizioni e dalle lettere di supporto, in un’ottica sostanzialistica che esclude aggravamenti procedurali non prescritti. Le ragioni ostative formulate per la prima volta nel provvedimento finale, e non emerse nel precedente giudizio, impongono il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, la cui omissione non è riconducibile all’art. 21-octies della medesima legge quando il provvedimento non abbia natura vincolata. Il sindacato sulla valutazione di merito scientifico resta contenuto nei limiti del difetto istruttorio e della manifesta illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente, già professore ordinario presso il Politecnico di Bari e in quiescenza dal 1° novembre 2013, presenta nel maggio 2017 la propria candidatura al titolo di professore emerito, corredata da quattro lettere di referenze e da tredici sottoscrizioni di professori di prima fascia dell’Ateneo. L’Amministrazione serba il silenzio nonostante i solleciti, mentre nel frattempo vengono nominati altri professori emeriti e un professore onorario.

Con sentenza n. 259 del 7 febbraio 2023 il TAR accerta l’obbligo di provvedere. Il successivo diniego viene annullato con sentenza n. 1106 del 05.09.2023 per difetto di motivazione. Il Consiglio di Dipartimento e il Senato accademico riesercitano il potere e, rispettivamente con delibera n. 22/2023 e con delibera n. 2/2023, reiterano il rigetto fondandolo sulla tardività e sull’irritualità dell’istanza. Il ricorrente impugna i nuovi atti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il requisito temporale. L’Amministrazione richiama l’art. 2, comma 2 lett. b), del Regolamento di Ateneo, che esclude i candidati cessati dal servizio da più di due anni. Il Tribunale rileva però che la stessa fonte prevede all’art. 8 un regime transitorio, operante fino al 31.10.2017, che consente di proporre candidature per professori cessati entro quattro anni dall’entrata in vigore del regolamento. La candidatura, presentata il 22 maggio 2017, è dunque tempestiva. L’errore è tale da poter avere fuorviato la valutazione collegiale.

Passando al profilo procedurale, il Collegio osserva che l’art. 3, comma 2, del Regolamento ammette la proposta di un gruppo di professori di prima fascia non inferiore a un decimo di quelli in servizio. Non esistono formalità prescritte per l’atto di presentazione. In un’ottica sostanzialistica, le lettere di supporto e le tredici sottoscrizioni valgono come proposta collettiva. Il Tribunale sottolinea inoltre che l’Amministrazione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio invece di mantenere il silenzio, e che è mancata la collaborazione degli uffici prescritta dall’ultimo periodo della stessa disposizione.

Il Collegio ritiene fondata anche la censura sull’art. 10-bis legge n. 241/1990. Le ragioni della tardività e dell’irritualità compaiono per la prima volta nel provvedimento impugnato e non erano emerse nel precedente giudizio. La riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale non esonera dal preavviso di diniego, purché il provvedimento non sia vincolato nel contenuto. Richiamando l’orientamento secondo cui la violazione dell’art. 10-bis non rientra tra i vizi non invalidanti, il Tribunale esclude l’applicazione dell’art. 21-octies.

Infine, la valutazione di merito. Il titolo onorifico attribuisce un’onorificenza per la quale il merito scientifico è condizione necessaria ma non sufficiente, e il potere è ampiamente discrezionale. Tuttavia i rilievi sul curriculum del ricorrente — oltre 430 pubblicazioni, anzianità ultraventennale da ordinario, incarichi di Pro-Rettore — non sono stati oggetto di effettiva comparazione. L’affermazione di equivalenza con molti altri docenti resta una congettura, mentre tra quei docenti sono stati nominati quattro emeriti e un onorario. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *