Sequestro penale e ordine di demolizione: il privato deve chiedere il dissequestro (Cons. Stato n. 7029 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale del manufatto abusivo non determina impossibilità giuridica dell’oggetto dell’ordine di demolizione e non ne comporta la nullità ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990. Il privato destinatario dell’ingiunzione può e deve chiedere al giudice penale il dissequestro del bene, anche al fine di dimostrare la non abusività delle opere. Il rigetto dell’istanza di dissequestro integra l’unica ipotesi di factum principis idonea a inibire l’esecuzione e a impedire l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mentre l’accoglimento fa decorrere il termine residuo dalla restituzione del bene. La prosecuzione dei lavori su immobile abusivo pendente istanza di condono è vietata in sé, a prescindere dal regime edilizio applicabile alle opere.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza del TAR Campania che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere abusive relative al completamento di un’unità immobiliare al primo piano di un fabbricato. L’immobile era già sottoposto a sequestro penale ed era oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 724/1994. All’esito di accertamento tecnico, il Comune aveva contestato la sostituzione delle lamiere di copertura, la posa dell’intonaco esterno e dell’abbozzo interno, rilevando l’assenza del parere di compatibilità paesaggistica.
Il TAR aveva disatteso tutte le censure, richiamando l’indirizzo secondo cui la pendenza del sequestro non giustifica l’inerzia del privato. L’appellante contesta la nullità dell’ordine per difetto di possibilità giuridica dell’oggetto, la sospensione del procedimento sanzionatorio in pendenza di condono e la natura manutentiva delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La possibilità di chiedere al giudice penale il dissequestro esclude la configurazione di un’impossibilità giuridica rilevante ai fini della nullità dell’ordine demolitorio. L’istanza non è particolarmente onerosa e può costituire idonea scriminante in caso di rigetto: la sanzione dell’acquisizione gratuita non scatterà, perché difetta la responsabilità per inottemperanza. Il richiamo all’art. 23 Cost. è pertinente solo in apparenza, trattandosi di attività suscettibile di apportare benefici al richiedente.
Quanto al diritto di difesa in sede penale, l’interessato può chiedere che siano svolti sul bene, prima della demolizione, gli accertamenti probatori necessari. La Corte sottolinea anzi che è stata la stessa parte privata, proseguendo i lavori, a mutare le caratteristiche dell’opera e a incidere sulla propria difesa. Nel caso concreto il sequestro viene invocato come ostacolo alla demolizione, ma non è stato ritenuto impedimento ai lavori di completamento.
Il secondo motivo è infondato in fatto prima che in diritto. La perizia di parte, pur giurata, non è qualificabile come mezzo di prova e non contrasta il rapporto del tecnico comunale e la relazione della Polizia Municipale, atti pubblici muniti di pubblica fede, impugnabili solo con querela di falso. Da essi emerge che i lavori hanno integrato il completamento del manufatto abusivo.
Tale natura fa scattare il divieto di prosecuzione dei lavori in pendenza del procedimento di condono. La complessiva novità del manufatto rispetto a quello oggetto dell’istanza di sanatoria è ragione ostativa all’accoglimento della stessa. Le statuizioni sulla motivazione dell’ordinanza e sulle garanzie partecipative non sono state censurate e sono coperte dal giudicato. L’appello è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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