Annullamento del regolamento e caducazione automatica degli atti applicativi (Cons. Stato n. 7027 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un atto normativo, quale il regolamento comunale, ha efficacia erga omnes ed ex tunc, e comporta la rimozione dell’atto dall’ordinamento in modo assoluto, per chiunque ne sia destinatario. Ne deriva la preclusione, per l’amministrazione, di continuare ad applicare la norma annullata. Gli atti applicativi emanati sulla base del regolamento illegittimo perdono la loro base normativa con efficacia retroattiva: il rapporto di presupposizione diretta tra regolamento e atto conseguenziale integra l’invalidità caducante, con la caducazione automatica dell’atto applicativo anche se non tempestivamente impugnato. Ricorrono a tal fine la comune sequenza procedimentale e il nesso di presupposizione-consequenzialità, inteso come derivazione necessaria, senza margini di autonoma valutazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Una persona anziana, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, è ospite di una RSA. Il Comune, applicando il proprio regolamento per le prestazioni economiche integrative delle rette, ha ridotto la propria compartecipazione e ha chiesto il rimborso della maggiore somma anticipata per l’annualità 2021.
Il regolamento era già stato annullato dal TAR Veneto con una sentenza passata in giudicato. Il TAR ha respinto il ricorso sul punto, ritenendolo tardivo rispetto alla nota applicativa. L’interessata ha proposto appello avverso il solo capo di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Le note del Comune sono rivolte alla sola assistita e non menzionano alcuna quota a carico del figlio. L’art. 6, comma 3, lett. b), d.P.C.M. n. 159/2013 prevede, per le prestazioni residenziali a ciclo continuativo, che la presenza di figli non inclusi nel nucleo comporti solo una componente aggiuntiva dell’ISEE. La destinataria del servizio vanta quindi interesse diretto e qualificato all’impugnazione.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, la statuizione di inammissibilità per difetto di rilevanza è condivisibile. Il giudizio investe il solo capo relativo alla tardività, cioè la pretesa di rimborso calcolata su un regolamento già annullato, e non i criteri regolamentari in sé.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sull’efficacia erga omnes dell’annullamento di un atto normativo (Cons. Stato n. 5164/2019, n. 883/2007, n. 2671/2006, nn. 46/2021, 2730/2024, 6678/2024). L’annullamento opera ex tunc: gli atti emessi nel frattempo perdono la loro base normativa.
Tra regolamento e nota applicativa sussiste un rapporto di presupposizione diretta, poiché l’atto conseguenziale si limita ad applicare i criteri del regolamento caducato. Sussistono le condizioni dell’invalidità caducante, individuate nella comune sequenza procedimentale e nella derivazione necessaria (Cons. Stato n. 6192/2024, n. 3872/2025).
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto integralmente con annullamento della nota comunale del 29 aprile 2022. Il Comune è condannato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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