Previdenza complementare forze di polizia, legittimazione solo sindacale (Cons. Stato n. 7023 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo dipendente appartenente alle Forze di polizia non è titolare di una posizione legittimante ad agire per l’inerzia delle amministrazioni nell’attuazione della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto. La legge riserva tali materie alla contrattazione collettiva e, per il personale militare, alla concertazione, con la conseguenza che il dipendente è portatore di un interesse soltanto indiretto e riflesso. Le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non essendo previsti termini per l’attuazione né potendo esse disciplinare unilateralmente la materia. Ne deriva l’infondatezza della domanda di accertamento dell’obbligo e della connessa domanda risarcitoria, non configurandosi alcun ritardo dell’amministrazione.

Il Fatto

Numerosi dipendenti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria avevano proposto ricorso davanti al TAR Lazio per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge n. 335/1995. La domanda era quantificata nei rendimenti non realizzati e accompagnata dalla richiesta di adozione di ogni misura idonea a reintegrare la posizione previdenziale.

Il primo giudice aveva respinto il ricorso, ritenendo che i dipendenti fossero titolari di un interesse soltanto indiretto, in quanto potenziali destinatari di misure adottabili all’esito del procedimento di concertazione, di cui si lamentava la mancata attuazione. Avverso tale pronuncia è stata proposta impugnazione, deducendo l’erroneità del ragionamento sulla legittimazione attiva e la violazione dei parametri costituzionali richiamati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’orientamento consolidato che esclude la legittimazione dei singoli dipendenti a far accertare l’obbligo delle amministrazioni di provvedere all’attuazione della previdenza complementare. I destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, mentre l’iniziativa appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi.

La Corte richiama i propri precedenti (Cons. Stato n. 10803/2022, n. 5697/2011, n. 5698/2011, n. 2593/2022) sottolineando che è la disciplina legislativa ad attribuire la materia alla contrattazione e alla concertazione, sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli. Sul piano sostanziale, poi, il sistema della previdenza complementare risulta integralmente rimesso alle procedure negoziali, con la conseguenza che le amministrazioni non hanno alcun obbligo autonomo di provvedere e non sono previsti termini di attuazione.

Il Collegio esamina analiticamente il quadro normativo, richiamando il comma 20 dell’art. 26 della legge n. 448/1998, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, l’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 e l’art. 67 del d.P.R. n. 254/1999. Da tali disposizioni emerge la competenza della contrattazione e della concertazione a definire la costituzione dei fondi, le quote di contribuzione e le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR. Dunque nessun autonomo obbligo di provvedere può configurarsi in capo alle amministrazioni, in assenza della definizione della materia in sede negoziale.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 195/1995, i giudici ritengono che si tratterebbe eventualmente di un obbligo di avvio del procedimento e non di conclusione dello stesso, da cui non potrebbe derivare né l’azione con il rito del silenzio né una responsabilità ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990. Le procedure in questione si concludono con l’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e il termine di centocinquanta giorni non incide sulla valenza politica della negoziazione, restando la determinazione del contenuto dell’accordo di competenza delle parti.

La Corte rileva inoltre che il Ministero ha concretamente avviato le procedure negoziali negli anni 1999-2000, nel 2005-2006 e in occasione dei rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018 e 2019-2021, senza che le parti addivenissero ad alcun accordo. Non essendo ravvisabile alcun obbligo autonomo ed esclusivo per la parte pubblica, il denunciato inadempimento non è configurabile. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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