Inerzia sul PAUR e conferenza di servizi (TAR Puglia n. 704 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di rilascio del P.A.U.R. sono perentori, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, che richiama gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. L’amministrazione competente è tenuta a concludere la conferenza di servizi con determinazione motivata entro il termine di legge. La mera convocazione della conferenza non vale a escludere l’inerzia quando il procedimento non sia stato definito e si sia protratto per anni tra rinvii e atti soprassessori. Le carenze organiche possono escludere la responsabilità per ritardo, ma non giustificano il permanere dell’inadempimento. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e ordina alle amministrazioni di determinarsi, riservando la nomina del commissario ad acta a un’eventuale, successiva istanza di parte in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato, in data 3.11.2020, istanza di V.I.A./P.A.U.R. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico di potenza complessiva pari a 46,6 MWp, nel Comune di San Severo, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Dopo la comunicazione di procedibilità della Provincia e le integrazioni documentali rese dal proponente, il procedimento si è arenato tra richieste istruttorie e mancata convocazione della conferenza di servizi.
La società ha quindi diffidato le amministrazioni in data 28.3.2023 e, perdurando lo stallo, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, chiedendo la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Provincia. La circostanza che il procedimento sia stato avviato con la mera convocazione della conferenza di servizi, fissata per il 20 settembre 2023, non assume rilievo a fronte della mancata conclusione del procedimento e dei numerosissimi rinvii registrati nel tempo, che hanno indotto il Tribunale a non accogliere ulteriori richieste di differimento.
Nel merito il ricorso è fondato. Il procedimento non è stato condotto nel rispetto dei termini dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e non è stato definito neppure dopo la diffida del 28 marzo 2023. Il richiamato comma 8 qualifica perentori tutti i termini del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990, e fissa in 90 giorni il termine per la conclusione della conferenza di servizi mediante adozione della determinazione motivata dell’autorità competente.
Alla convocazione hanno fatto seguito soltanto rinvii formali o atti sostanzialmente soprassessori. Le lamentate carenze organiche, se possono valere a escludere eventuali responsabilità da ritardo nel compimento degli atti di ufficio, non giustificano il protrarsi dell’inerzia, come affermato dal Cons. Stato n. 9791/2024.
Essendo inutilmente decorso il termine di 90 giorni, le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, devono determinarsi sull’istanza. Il ricorso è pertanto accolto: il Tribunale accerta l’illegittimità del silenzio e ordina alla Provincia di Foggia di determinarsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La nomina del commissario ad acta è invece subordinata a un’istanza di parte, nell’eventualità in cui, dopo il termine fissato in dispositivo, si protragga l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico della Provincia di Foggia e della Regione Puglia.
Nota della Redazione
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