Programmi di recupero urbano e discrezionalità del Comune nella valutazione dell’interesse pubblico (TAR Lombardia n. 1591 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di programmi di recupero urbano, l’art. 11, d.l. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, richiede un insieme sistematico di opere finalizzate a una pluralità di obiettivi e non un intervento isolato. Spetta alla discrezionalità del Comune valutare l’ampiezza dell’ambito necessario al perseguimento degli interessi pubblici e quali e quanti tra gli obiettivi elencati dalla norma tecnica debbano essere realizzati per riconoscere l’interesse pubblico della proposta. Le relative valutazioni sono espressione di ampia potestà discrezionale e sono sottratte al sindacato di legittimità ove non affette da errori di fatto o da manifesta illogicità. È legittimo il diniego fondato sulla mancata valorizzazione dell’ambito, sul perseguimento di fini privati e sull’integrale monetizzazione dello standard qualitativo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di due lotti di terreno nel Comune di Albiate ricompresi tra le aree del “centro e nuclei storici” disciplinate dall’art. 12.5 delle n.t.a. del piano delle regole, presentavano il 22.12.2021 una proposta di programma di recupero urbano. L’intervento prevedeva la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di un nuovo edificio residenziale di tre unità, con incremento di s.l.p. grazie alla premialità volumetrica, oltre alla realizzazione di un’area fitness quale standard qualitativo, integralmente monetizzato.

Con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 29.09.2023 l’amministrazione dichiarava la proposta di non rilevante interesse pubblico, confermando la conclusione negativa del responsabile del procedimento. I ricorrenti impugnavano la delibera e gli atti connessi, tra cui il provvedimento di archiviazione. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per omessa impugnazione dell’art. 12.5 delle n.t.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Respinta la lettura riduttiva delle ragioni del diniego prospettata dai ricorrenti, il Tribunale individua il fondamento del provvedimento in tre profili: la proposta non persegue gli obiettivi di valorizzazione dell’art. 12.5 delle n.t.a.; il P.R.U. viene utilizzato per fini privati, prevedendo la riqualificazione della sola area privata al solo fine di accedere al maggiore indice; la realizzazione dell’area fitness non risponde all’interesse dell’amministrazione.

Il Tribunale non condivide l’interpretazione secondo cui sarebbe sufficiente il perseguimento di uno solo degli obiettivi elencati. Tale lettura si scontra con i caratteri propri dello strumento: l’art. 11, d.l. n. 398/1993 richiede “un insieme sistematico di opere” finalizzate a una pluralità di obiettivi, presupponendo un progetto d’insieme di ampio respiro (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 8443/2023; sul rapporto con l’accordo di programma Cons. Stato, sez. IV, n. 8125/2019 e Cons. Stato n. 405/2014).

Anche l’art. 12.5 delle n.t.a. esige che il perimetro dell’intervento consenta il recupero funzionale dell’ambito considerato. La norma elenca obiettivi e interessi pubblici, ma non pone ulteriori vincoli all’ampio potere discrezionale dell’amministrazione in questa materia. Rientra pertanto nella discrezionalità del Comune stabilire l’ampiezza dell’ambito e quali obiettivi debbano essere realizzati, nel rispetto del d.l. n. 398/1993.

Sono quindi legittimi i rilievi sulla mancata valorizzazione dell’ambito e sul perseguimento di interessi privati. Le valutazioni espresse costituiscono espressione di ampia potestà discrezionale e sono sottratte al sindacato di legittimità in assenza di errori di fatto o profili di manifesta illogicità. La tesi dei ricorrenti sulla valorizzazione delle facciate e delle cortine edilizie si pone in palese contraddizione con la prevista integrale demolizione dell’immobile.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *