Silenzio della Regione sull’istanza di remunerazione dei costi Covid delle RSA (TAR Calabria n. 850 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà discrezionale riconosciuta alle Regioni dall’art. 4 d.l. n. 34 del 2020 di remunerare le strutture accreditate per i maggiori costi sostenuti nell’emergenza Covid non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza del privato. Ove la realizzazione della pretesa sostanziale dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, sorge un obbligo di provvedere fondato sui principi di correttezza e buona amministrazione, anche quando l’amministrazione ritenga di non accogliere la richiesta. L’art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, ammettendo soltanto una motivazione semplificata. Il silenzio serbato su una richiesta di maggiorazione tariffaria integra pertanto silenzio-inadempimento illegittimo, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una RSA con sezione medicalizzata accreditata con il servizio sanitario regionale. Nel periodo dell’emergenza pandemica la struttura è stata equiparata ai presidi ospedalieri ai fini del contenimento del contagio, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34 del 2020. Avendo sostenuto i costi per dotarsi dei DPI necessari, la società ha chiesto alle amministrazioni sanitarie di stabilire una tariffa aggiuntiva o un incremento tariffario corrispondente alla diversa prestazione resa.
A fronte del silenzio serbato sull’istanza, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Si sono costituiti la Regione, l’ASP competente per territorio e il Commissario ad acta, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’insussistenza di un obbligo giuridico di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La norma richiamata configura in capo alla Regione una facoltà discrezionale, non un diritto soggettivo del privato, con conseguente radicamento della giurisdizione dinanzi al TAR.
Nel merito delle eccezioni, il Tribunale ha ritenuto fondato il difetto di legittimazione passiva dell’ASP e dell’Ufficio commissariale. L’art. 4, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 indica infatti tutte le Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, come soggetti tenuti a valutare l’opportunità di remunerare la specifica funzione assistenziale. La legittimazione passiva sulla domanda a provvedere spetta dunque alla sola Regione.
Il nucleo argomentativo riguarda l’obbligo di provvedere. Il Collegio osserva che un siffatto obbligo sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano all’amministrazione l’adozione di un provvedimento. Ciò accade ogni volta che, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni pubbliche.
La Regione aveva imposto alle strutture l’adeguamento a nuovi standard, obbligandole a sostenere costi superiori a quelli contrattualizzati, senza remunerarli né illustrare le ragioni della mancata erogazione. L’art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, ammettendo solo una redazione semplificata ma non una condotta meramente inerte.
La complessità e la novità dell’emergenza pandemica avrebbero semmai richiesto un provvedimento motivato, contenente l’indicazione della soluzione, anche negativa, prospettata. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna della Regione a provvedere entro trenta giorni e spese a suo carico, compensate con le altre amministrazioni per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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