Sindacato del giudice sulle valutazioni delle commissioni concorsuali (Cons. Stato n. 7086 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di discrezionalità tecnica da parte delle commissioni di concorso non sottrae le loro valutazioni al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Restano sindacabili lo sviamento logico, l’errore di fatto e la contraddittorietà con evidenza rilevabile. Il giudice non invade il merito quando censura la discordanza logica tra i giudizi analitici sulle singole pubblicazioni e il giudizio sintetico globale che su di essi dovrebbe fondarsi. Una valutazione globale che contraddice le premesse analitiche è apodittica e vizia l’atto per difetto di motivazione. Il metro di giudizio va applicato in modo omogeneo a fattispecie analoghe.
Il Fatto
Una procedura selettiva per un posto di professore associato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di un ateneo si conclude con la vittoria del candidato primo in graduatoria con 74 punti, seguito dal secondo con 68 punti. Dopo la nota della rettrice che chiede integrazioni ai punteggi, la commissione conferma gli esiti con una motivazione aggiuntiva.
Il candidato secondo classificato impugna davanti al TAR Toscana il decreto rettorale di nomina del vincitore. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso e annulla la nomina per difetto di motivazione e istruttoria, ordinando la rinnovazione del giudizio comparativo con una commissione in diversa composizione. Il controinteressato in primo grado propone appello, cui resistono l’appellato e l’università, che propone a sua volta appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale. Sul primo motivo, relativo all’asserito sconfinamento del primo giudice nel merito, richiama il principio secondo cui la discrezionalità tecnica non esclude il controllo di legittimità. Il giudice di primo grado si è limitato a rilevare la contraddittorietà tra l’esito valutativo finale e gli elementi raccolti per giungervi: ha censurato l’iter logico, non i contenuti tecnici del giudizio.
La valutazione delle commissioni si articola in giudizi analitici sulle singole publicazioni e in un giudizio sintetico globale. L’indebito sconfinamento si configura solo se il giudice sostituisce la propria valutazione tecnica a quella della commissione. Diversamente accade quando censura la connessione logica tra le due polarità: in tal caso rileva uno sviamento logico del potere, pacificamente sindacabile.
Nel merito, la Corte riscontra un’oggettiva discordanza tra la valutazione sintetica globale della produzione scientifica e i giudizi analitici. Il numero di pubblicazioni del vincitore connotate da originalità non è superiore a quello del secondo classificato. Il giudizio di prevalenza qualitativa resta così privo di sostrato logico, tanto più in un settore non bibliometrico, e appare determinante per l’esito finale a fronte della prevalenza quantitativa dell’altro candidato.
Quanto ai commenti a più articoli del codice del processo amministrativo inseriti in un’opera collettanea, la Corte rileva un’oggettiva disparità di trattamento: i commenti del ricorrente a più articoli di un medesimo corpus codicistico erano stati qualificati come opera unica, mentre quelli del vincitore sono stati considerati quattro opere autonome. L’iniziativa del singolo candidato non dispensava la commissione dall’onere di adottare un metro valutativo omogeneo. Analoghe disparità emergono su attività didattica e curricula.
Sulla rinnovazione con commissione in diversa composizione, il Collegio aderisce all’indirizzo che riserva all’amministrazione un margine di discrezionalità, configurando la sostituzione come extrema ratio. Tuttavia la rimozione è giustificata quando l’operato della commissione ingenera dubbi sulla sua capacità di operare con trasparenza e imparzialità. Nel caso concreto la commissione si era pronunciata due volte con motivazione contraddittoria, ciò che basta a giustificare la diversa composizione.
Quanto all’appello incidentale dell’università, la Corte lo dichiara irricevibile. Il rimedio dell’impugnazione incidentale tardiva presuppone che l’appellante incidentale sia almeno parzialmente vittorioso in primo grado. L’università, invece, è risultata integralmente soccombente e la sua posizione è omogenea a quella dell’appellante principale, con la conseguenza che l’impugnazione andava notificata entro il termine ordinario. Il motivo riproposto dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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