Riconoscimento titolo estero sostegno: autoresponsabilità e onere della prova documentale (Cons. Stato n. 4593 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro impone all’amministrazione una valutazione comparativa in concreto del percorso formativo dell’interessato con quello richiesto dalla normativa nazionale, senza necessità di identità dei titoli essendo sufficiente l’equivalenza. Tale dovere incontra il limite del principio di autoresponsabilità: grava sull’istante l’onere di documentare le conoscenze acquisite, in modo da consentire il raffronto. L’amministrazione può legittimamente esigere la certificazione dell’autorità omologa estera che attesti il diritto di insegnare, quando senza di essa non è possibile individuare la materia e il grado di scuola cui il titolo abilita. In difetto di tale documentazione il diniego non contrasta con la direttiva 2005/36/CE e non sono configurabili misure compensative, che presuppongono un’istanza altrimenti accoglibile.

Il Fatto

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso dell’interessata avverso il decreto con cui era stata rigettata, per la seconda volta, l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

Il titolo consisteva in un attestato rilasciato da un’università romena per un corso di formazione professionale continua indirizzato agli insegnanti di sostegno. Il diniego si fondava su una pluralità di rilievi: assenza di un attestato di competenza conforme alla direttiva 2005/36/CE, mancanza della Adeverinta ministeriale, parere negativo del Ministero dell’università, difformità tra i percorsi italiano e romeno e contrasto tra le ore dichiarate dall’università e quelle autorizzate dal Ministero romeno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro eurounitario: gli artt. 45 e 49 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia impongono alle autorità nazionali di prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato e di raffrontarla con quella richiesta per l’esercizio della professione corrispondente. Richiama Cgue, causa C-232/99, causa C-238/98, causa C-298/14 e causa 222/86: il confronto va operato sul livello delle conoscenze e delle qualifiche, tenuto conto della natura e della durata degli studi.

Sul piano interno la sentenza valorizza l’Adunanza plenaria n. 22 del 2022, che ha escluso la necessità di identità tra i titoli, ritenendo sufficiente una mera equivalenza, e che ha confermato il dovere di un’istruttoria adeguata e di cooperazione tra autorità. Viene richiamata anche Cgue, causa C-166/20: se il confronto evidenzia corrispondenza solo parziale, lo Stato ospitante può esigere la dimostrazione delle conoscenze mancanti; se emergono differenze sostanziali, può fissare misure compensative.

Applicando tali principi, il Consiglio di Stato ritiene però dirimente il principio di autoresponsabilità. L’istante ha documentato di aver conseguito solo i Nivel I e II, di contenuto psico-pedagogico, senza aver fornito elementi sulle conoscenze concrete acquisite. La mancanza della Adeverinta ministeriale non è un vizio formale: quel certificato è l’unico idoneo ad attestare se e in quale materia l’interessata abbia ottenuto il diritto di insegnare in Romania. Senza di esso l’amministrazione non può operare il confronto né individuare eventuali compensazioni, che presuppongono un’istanza già completa.

Il Collegio richiama infine Cons. Stato, sez. VII, n. 8714 del 2025 e conclude che la posizione dell’amministrazione non contrasta con i principi enunciati: l’appello è accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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