Ordinanza sindacale per amianto nulla se indirizzata al non proprietario (TAR Marche n. 708 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza sindacale che, per la verifica della presenza di amianto su un manufatto, individua il destinatario qualificandolo espressamente come proprietario del bene, senza che tale qualità sia stata accertata in fatto. L’Amministrazione non può, in sede giudiziale, sostituire il titolo dell’atto con la diversa ragione della mera disponibilità del manufatto, né addossare al destinatario l’onere di dimostrare di non essere il proprietario. L’adozione di un provvedimento che non sia preceduto dalla verifica, pur agevole, della titolarità e dell’uso del bene integra eccesso di potere. La legittimità dell’esercizio del potere cautelare in materia sanitaria e ambientale presuppone, dunque, la corretta individuazione del soggetto obbligato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 11 dell’8.04.2023 con cui il Comune gli ha imposto la valutazione dello stato di conservazione di presunto amianto presente in un manufatto, la c.d. “canna fumaria”, sito in una località del territorio comunale. L’atto era stato notificato al destinatario, indicato espressamente come proprietario.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di non essere proprietario del manufatto e producendo una perizia giurata a supporto. Il Comune si è costituito, richiamando le risultanze catastali, i sopralluoghi dell’Asur e un proprio atto nel quale assumeva che il destinatario dovesse dimostrare la non appartenenza del bene. Nella fase cautelare il TAR ha sospeso l’ordinanza, rilevando il contrasto tra la consulenza di parte e la qualità di proprietario attribuita al ricorrente, e ha fissato l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le difese del Comune. L’atto impugnato è indirizzato al ricorrente in quanto proprietario, e non in quanto soggetto che dispone del manufatto. Ne deriva che è del tutto contraddittorio sostenere, nel giudizio, che la qualità di proprietario sarebbe irrilevante per le finalità di tutela sanitaria e ambientale. Il titolo dell’atto vincola l’Amministrazione nel momento in cui essa ne difende la legittimità.
Il TAR rileva inoltre che non è emerso in alcun modo che il ricorrente abbia la disponibilità della canna fumaria. Dagli atti risulta soltanto che la stessa parte da un locale sottostante la scala che conduce alla proprietà esclusiva del ricorrente. La difesa tecnica di parte, secondo cui il manufatto non serve l’immobile del ricorrente, è affermazione facilmente verificabile e non è stata specificamente contrastata dall’Amministrazione. Nemmeno la documentazione catastale versata in atti offre riscontri sulla canna fumaria contestata.
Il Collegio censura poi il metodo seguito. Non può ritenersi conforme al buon andamento assumere un provvedimento che addossa al destinatario l’onere di dimostrare di non essere il soggetto obbligato. È invece logico e razionale che l’atto sia preceduto dall’accertamento, peraltro non complesso, della proprietà del locale da cui parte la canna fumaria e dell’eventuale intersezione con l’immobile del ricorrente. Le note dell’Asur richiamate dal Comune, osserva il TAR, individuano la proprietà nell’esposto ricevuto e non in esiti di accertamenti in fatto e in diritto.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, nonostante le lodevoli esigenze di tutela ambientale e sanitaria che l’hanno motivata. Il Collegio condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.