Sostegno scolastico: diritto alle ore adeguate ma determinazione annuale dell’Amministrazione (TAR Campania n. 1136 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sostegno scolastico al minore con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, sussiste il diritto a un numero di ore adeguato alla patologia sofferta e all’intero monte ore di frequenza. Tale diritto non si traduce però nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno per l’intero ciclo di studi, dovendo la determinazione delle ore essere effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla rilevazione concreta delle esigenze del minore e a quanto risulta dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato. La domanda di annullamento degli atti relativi a un anno scolastico ormai concluso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda risarcitoria è rigettata in assenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell’illecito.

Il Fatto

I rappresentanti legali di un minore con handicap in situazione di gravità impugnavano il decreto con cui il Dirigente Scolastico dell’istituto frequentato aveva assegnato al figlio, per l’a.s. 2023/2024, solo 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 32 ore richieste e indicate nel PEI. Chiedevano l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza anche per gli anni successivi e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglieva in fase cautelare l’istanza di tutela interinale e fissava l’udienza pubblica. All’udienza il Collegio rilevava la possibile parziale improcedibilità del gravame per l’intervenuta conclusione dell’anno scolastico cui gli atti si riferivano, trattenendo la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando integralmente il percorso argomentativo di una propria precedente decisione.

Nel merito, la domanda di annullamento è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: essendosi concluso l’a.s. 2023/2024, nessuna utilità potrebbe derivare ai ricorrenti dall’annullamento degli atti che avevano negato il sostegno.

È invece respinta la domanda di assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi. La Sezione richiama i propri numerosi precedenti e la giurisprudenza di secondo grado, evidenziando che, pur sussistendo il diritto a un numero di ore adeguato alla patologia, la relativa determinazione spetta all’Amministrazione di anno in anno, sulla base della rilevazione concreta delle esigenze del minore e di quanto risulta dal profilo dinamico funzionale e dal PEI. Il bisogno del disabile, dunque, non può essere cristallizzato una volta per tutte.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la rigetta perché la parte non ha in alcun modo allegato né dimostrato gli elementi costitutivi dell’illecito.

Sulle spese, il Tribunale dispone la compensazione per un terzo, con condanna dell’Amministrazione alla restante parte per soccombenza virtuale e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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