Sopravvenuta carenza di interesse per esaurimento degli effetti del bando (TAR Marche n. 705 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il bando di un concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la procedura concorsuale ha esaurito i propri effetti senza che la sede contestata sia stata effettivamente assegnata e le relative sorti sono state rinviate a un futuro ed eventuale concorso ordinario. L’interesse del ricorrente si sposta, allora, sugli atti di quest’ultima procedura. Non integra di per sé conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione il mero deposito in giudizio dell’atto pregiudizievole, ma la piena conoscenza va accertata con riferimento al momento in cui la parte, anche per il tramite del difensore, abbia concretamente percepito l’esistenza del provvedimento e la sua attitudine lesiva, secondo il principio dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità può fondarsi su più autonome sopravvenienze, ciascuna idonea a sorreggerla.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una farmacia in Pesaro, impugnava il bando del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, approvato dalla Giunta regionale delle Marche, e la presupposta deliberazione della Giunta comunale di Pesaro che aveva individuato le nuove sedi. Contestava in particolare la perimetrazione della sede n. 26 (Ponte Valle/Santa Veneranda), che includeva una porzione periferica dell’abitato rientrante nell’ambito della propria farmacia, lasciando invece scoperte le frazioni.
Deduceva eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà con l’atto presupposto, incompetenza della Giunta comunale, violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e, in via subordinata, illegittimità costituzionale della norma statale che attribuisce ai Comuni la competenza sulla localizzazione delle sedi. La Regione e il Comune eccepivano la tardività dell’impugnazione e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dai profili di tardività e affronta direttamente la questione dell’interesse. Dagli atti depositati emerge che la graduatoria del concorso straordinario è stata approvata e più volte aggiornata, che la sede contestata è stata oggetto di ripetuti interpelli e che, non essendo stata coperta, con un successivo decreto del 2024 è stata conclusa l’intera procedura, rinviando le sedi non assegnate al prossimo concorso ordinario.
Su queste basi il Tribunale ritiene che l’interesse al ricorso sia venuto meno sotto più profili. Gli atti successivi della procedura non sono stati gravati, salvo uno la cui impugnazione si è conclusa con la perenzione; il bando ha ormai esaurito i propri effetti senza assegnazione della sede; le successive revisioni della pianta organica comunale non sono state impugnate. Nessuna utilità, dunque, potrebbe trarre la ricorrente dall’annullamento degli atti gravati.
Quanto alla memoria di replica, che lamentava la mancata notificazione degli atti sopravvenuti e chiedeva un rinvio, il Collegio richiama il principio secondo cui il mero deposito in giudizio della determinazione pregiudizievole non integra di per sé la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine. Richiama altresì la distinzione tra soggetti direttamente contemplati e terzi, per i quali il termine decorre dalla pubblicazione. Nella specie, i difensori avevano consultato il fascicolo telematico depositando memoria, sicché doveva presumersi che da tale data conoscessero i provvedimenti versati in giudizio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la piena conoscenza non richiede la cognizione integrale dell’atto, bastando la percezione della sua esistenza e della sua attitudine lesiva, e quella secondo cui non rileva che gli atti siano conosciuti dal solo difensore, dovendosi presumere il dialogo con la parte in forza del mandato. Ne consegue il rigetto dell’istanza di rinvio.
In ogni caso, osserva il Tribunale, l’improcedibilità sussiste anche a prescindere dall’omessa impugnazione degli atti successivi, dipendendo principalmente dall’esaurimento degli effetti del bando. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle evoluzioni giurisprudenziali registratesi nella materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.