Conflitti tra LCN: interesse a impugnare solo con il decreto di assegnazione (Cons. Stato n. 4917 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali (LCN) costituiscono atti impugnabili immediatamente ovvero unitamente al decreto ministeriale di assegnazione, poiché solo con quest’ultimo si consolida in capo al fornitore di servizi media audiovisivi il diritto all’uso di una determinata numerazione. L’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 208/2021 attribuisce al decreto la funzione di dettare condizioni e modalità di utilizzo del numero assegnato, rendendo le numerazioni fissate in graduatoria solo tendenzialmente definitive. I conflitti tra LCN non sono di per sé contrari al Piano di numerazione, giacché l’esigenza di assicurare il pluralismo informativo può comportare un’offerta superiore ai canali disponibili e la duplicazione della numerazione in aree contigue o sovrapposte. La doglianza che contesti la perimetrazione delle Aree Tecniche senza allegare ragioni tecniche è generica e inammissibile.
Il Fatto
La società appellante, fornitore di servizi media audiovisivi, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato alla controinteressata la posizione n. 14 dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre anche per le province piemontesi. L’impugnazione è stata estesa alle delibere AGCOM presupposte e agli atti consequenziali, tra cui le graduatorie pubblicate il 3 marzo 2023.
La ricorrente ha dedotto di essere già assegnataria del canale 14 nella medesima area e che l’assegnazione alla controinteressata genera un conflitto tra LCN, risolto automaticamente dai decoder degli utenti con collocazione del palinsesto penalizzato a fondo scala. Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata tempestiva impugnazione delle graduatorie del 14 gennaio e 4 febbraio 2022. Propone appello la società soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità riproposta dal Ministero in memoria: sollevata in origine rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, essa avrebbe dovuto essere riproposta con appello incidentale o con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a. sotto il profilo dell’omessa pronuncia, e nel merito è comunque infondata.
Nel merito dell’appello, il Consiglio di Stato ritiene erronea la declaratoria di inammissibilità. In base all’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 208/2021, l’assegnazione della numerazione avviene con apposito decreto ministeriale che detta condizioni e modalità d’uso: solo da tale momento si consolida il diritto di utilizzare una certa numerazione. Le graduatorie sono quindi impugnabili subito o insieme al decreto, anche perché le numerazioni ivi fissate possono essere modificate per ragioni tecniche, ad esempio interferenziali.
Riformata la sentenza di rito, il Collegio esamina i motivi di primo grado. Il primo si fonda sul presupposto che il Piano LCN vieti i conflitti tra numerazioni e che questi compromettano il pluralismo informativo. La censura non coglie nel segno: in un contesto di canali selezionabili limitati, l’esigenza di pluralismo può richiedere l’assegnazione della stessa numerazione a canali trasmettenti in zone contigue o sovrapposte. L’utente può comunque sintonizzarsi sul canale penalizzato, e non è stata allegata né dimostrata una significativa flessione dell’audience. La soluzione prospettata dall’appellante — assegnare alla controinteressata un numero simile ma più elevato — determinerebbe una penalizzazione analoga.
Da ciò deriva il rigetto anche del secondo motivo, subordinato: se i conflitti tra LCN sono in qualche misura inevitabili, non può ritenersi illegittimo il PNAF o il Piano LCN per non averli vietati. Quanto al terzo motivo, concernente la perimetrazione delle Aree Tecniche 01 e 03, la doglianza è generica e inammissibile, non essendo indicate ragioni tecniche per includere le province piemontesi nella sola AT01 anziché nella sola AT03. La scelta dell’AGCOM risponde ai criteri di rispetto delle abitudini degli utenti e di coincidenza con il territorio regionale, ed è giustificata dalla disponibilità di una frequenza in più.
Nota della Redazione
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